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Tar Campania, Napoli Sez. V, sentenza n. 4521 del 17 maggio 2006
Gli oneri di rimozione e smaltimento rifiuti non può essere addebitato dall'amministrazione comunale al proprietario di un'area non recintata se on è non dimostra la sussistenza del dolo o della colpa in quanto non sussiste alcun obbligo di vigilanza attiva.

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

QUINTA SEZIONE

Registro Sentenze: 4521/06
Registro Generale: 2351/2006
nelle persone dei Signori:

CARLO d’ALESSANDRO Presidente
PAOLO CARPENTIERI Cons.
GIOVANNI PALATIELLO Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex artt. 21, comma 10, e 26, commi 4 e 5, l. 1034/1971

nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006

Sul ricorso 2351/2006 proposto da:
OMBRES ROSSANA

rappresentata e difesa dagli avv.ti:
GIANLUCA SANTELLI e LEONARDO COCCO
con domicilio eletto in NAPOLI
VIA GIACINTO GIGANTE N. 34
presso lo studio dell’avv.
VENERA TRIMARCHI

contro

COMUNE DI CASERTA, in persona del Commissario Prefettizio p.t., n.c.;

COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA, n.c.;.

NUCLEO DI POLIZIA AMBIENTALE del Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;
A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
A.S.L. CE 1, in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.:
DOMENICO SANTONASTASO

con domicilio eletto in NAPOLI
VIA SALVATOR ROSA N. 299
presso lo studio dell’avv.
M.L. FRANZINO

per l’annullamento, previa sospensione,
<< del provvedimento del Commissario Prefettizio del Comune di Caserta del 3.1.2006 (prot. n° 1729), notificato in data 20.1.2006, con il quale detto Commissario Prefettizio ha ordinato alla dott.ssa Rossana Ombres, in quanto “proprietaria del fondo sito in Viale Carlo III – Caserta, in catasto alla particella n° 74, foglio 50, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica” di detto provvedimento ad eseguire tutti “gli adempimenti obbligatori” di cui “all’art. 14 del D.Lgs 22/1997” essendo stato rinvenuto, sui suoli di sua proprietà, materiale di varia natura (…); nonché della medesima ordinanza Commissariale n. 1729 del 3.1.2006 (di identico contenuto e tenore) notificata all’odierna ricorrente nella successiva data del 22.2.2006 e di tutti gli atti ed accertamenti eseguiti dal Nucleo Polizia Ambientale sui suoli per cui è causa (…)>>;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. CE 1, con i relativi allegati;

Udito il relatore Ref.. GIOVANNI PALATIELLO;
Uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale;

PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;

CONSIDERATO che con il ricorso in trattazione, notificato il 21.3.2006 e depositato il 6.4.2006, la dott.ssa Rossana Ombres ha impugnato l’ordinanza n. 1729 in data 3.1.2006, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Caserta -dopo aver rilevato che sul fondo di sua proprietà sito in Viale Carlo III – Caserta, in catasto alla particella n° 74, foglio 50 si trovava un consistente quantitativo di rifiuti di diversa tipologia e provenienza- le ha ordinato di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti in questione ai sensi del D.Lgs n. 22 del 1997;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame la ricorrente deduce: violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento; ingiustizia manifesta consistita nell’averla esclusa dal procedimento che la riguardava; incompetenza atteso che l’ordinanza doveva essere emanata dal Dirigente e non dal Sindaco (o dal Commissario Prefettizio); eccesso di potere sotto il profilo dell’omessa dimostrazione della responsabilità della proprietaria nella commissione dell’abuso, e dunque del dolo o della colpa grave della medesima; sotto il profilo della mancanza di una concreta situazione di pericolo per la salute pubblica , nonché sotto il profilo della carenza della motivazione;
RILEVATO che il motivo di ricorso con cui si deduce che il Comune di Caserta avrebbe omesso di accertare il dolo o la colpa grave della proprietaria del fondo per cui è causa è fondato, atteso che, per giurisprudenza costante, l’ordine di smaltimento dei rifiuti abbandonati ex art. 14 del D.Lgs n. 22 del 1997 non può essere indiscriminatamente rivolto al proprietario, o comunque, al soggetto che ha la disponibilità dell’area, ma postula l’imputabilità al proprietario stesso “ a titolo di dolo o colpa” dei fatti di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, n. 840/2005; n. 3930/2003; n. 11390/2003; n. 116/2005; sez. V, n. 6348/05; n. 11226/05; n. 3686/2006; C.d.S., sez. V, n. 935/2005; n. 136/2005; n. 323/2005). Ciò posto, osserva il Collegio che, nei provvedimenti impugnati, il Comune di Caserta non ha neppure dedotto in maniera specifica alcun profilo di dolo o colpa della ricorrente idoneo a giustificare la diffida alla rimozione dei rifiuti, ma si è limitato ad accollare tale onere alla ricorrente predetta quale proprietaria del terreno de quo;
OSSERVATO, sotto tale profilo, che il rilievo -peraltro genericamente prospettato dall’amministrazione comunale- che l’area de qua si presentava “incolta ed accessibile a chiunque perché non recintata” non vale a fondare un giudizio di colpa in capo all’odierna ricorrente atteso che la titolarità di un diritto di godimento o di quello dominicale non può comportare un generico dovere di “vigilanza attiva” in ordine al corretto uso da parte di ignoti di fondi aperti, al fine di evitare addebiti per illeciti altrui (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 193/2004); né tanto meno, a tali fini, si potrebbe surrettiziamente imporre al proprietario di dotare di recinzione i fondi situati in luoghi poco frequentati, sia perché la chiusura del fondo costituisce, ai sensi dell’art. 841 cod. civ., una facoltà e non uno specifico obbligo per il proprietario e sia perché, in ogni caso, l’omessa recinzione non può essere considerata alla stregua di una condotta omissiva (con)causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi, dal momento che la chiusura del fondo mediante recinzione costituisce unicamente un mero deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad essa non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito, di talché non può ritenersi che l’eventuale mancanza di recinzione possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3582/2005);.
CONSIDERATO, pertanto, che la fondatezza dell’esaminata censura è sufficiente a condurre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente assorbimento dei restanti motivi per ragioni di economia processuale;
CONSIDERATO che le spese di lite, nei rapporti tra il Comune di Caserta e la ricorrente, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere interamente compensate tra le altre parti;

P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^ DI NAPOLI, visti ed applicati gli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ed i provvedimenti impugnati;
Condanna il Comune di Caserta a rifondere alla ricorrente le spese, gli onorari, e le competenze di causa che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (=millecinquecento,00) oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.
Compensa integralmente le spese tra la ricorrente e le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa..
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006.

Carlo d’ALESSANDRO – Presidente
Giovanni PALATIELLO - Estensore