TAR Campania (NA), Sez. V, n. 2549, del 16 maggio 2013
Rifiuti.Ordinanza sindacale di rimozione rifiuti e rimessione in pristino

In caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

 

 

N. 02549/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05161/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5161 del 2011, proposto da Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Ferrara, con domicilio eletto presso Angela Ferrara in Napoli, via Ponte di Tappia N.47;

contro

Comune di Somma Vesuviana, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso D'Avino, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64; Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, Ministero dell'Interno, Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Regione Campania;

per l'annullamento

IGIENE: ANNULLAMENTO ORD. N. 88 DEL 07/06/2011 AVENTE AD OGGETTO L'ADOZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI OPPORTUNI E NECESSARI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA RIMOZIONE, ALL'AVVIO A RECUPERO O ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. "CUPA AMMENDOLARA", NONCHE' IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Somma Vesuviana e di Sindaco del Comune di Somma Vesuviana e di Ministero dell'Interno e di Ente Parco Nazionale del Vesuvio e di Agenzia del Demanio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 26 settembre 2011 e depositato il 6 ottobre successivo il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno in persona del proprio Rappresentante Legale adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.

A tal proposito esponeva le seguenti circostanze:

- con l’ordinanza impugnata, dopo aver premesso che con verbale di sequestro preventivo dei CC. Ambiente Nucleo Operativo Ecologico del 18 ottobre 20006 era stato comunicato all’Ente Parco Nazionale l’esistenza di un’area in località Cupa Amendolara di circa 4000 mq. adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali di origine industriale e/o artigianale, il comune di Somma Vesuviana ordinava al ricorrente l’adozione dei provvedimenti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi;

- poiché i fatti risalivano al 2006, questa circostanza, nella prospettazione attorea, rende di per sé sola illegittimo il ricorso all’adozione di siffatto provvedimento.

Tanto premesso, deduceva le seguenti illegittimità avverso il provvedimento impugnato: a) violazione del d. lvo 267/00 e della L.241/90; eccesso di potere per travisamento e perplessità; b) violazione del d. lgs. n.152/2006 ed eccesso di potere per violazione del principio di tipicità degli atti.

Si costituiva l’amministrazione intimata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto non sussistendo motivi per discostarsi dalla giurisprudenza di questo Tribunale che ha avuto modo di occuparsi di fattispecie analoga, ritenendo fondati i rilievi sollevati dal ricorrente, nella sentenza di questa sezione n.1073 dell’1 marzo 2012 alle cui ampie motivazioni si rinvia.

Per completezza e sinteticamente, converrà comunque osservare che è certamente fondata la censura con la quale si contesta l’omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente Consorzio, così privato della facoltà del contraddittorio, atteso che il ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, o anche avente valenza ambientale, giustifica l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di un’”urgenza qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che, però, deve essere debitamente esplicitata in specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di prevenire il grave pericolo alla cittadinanza (Cfr: T.A.R. Campania, Sez. V, 3.2.2005, n. 764). Motivazione che, nel caso di specie, con tutta evidenza, è mancata.

Ed è altresì fondata la censura con la quale è stata dedotta la violazione del D.L. vo n. 152/2006 e segnatamente dell’art. 192 del codice dell’ambiente. In relazione a questa norma, infatti, la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (ex multis, cfr.: T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004) che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr.: T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042, T.A.R. Toscana, 12 maggio 2003, n. 1548, C. di S., IV Sez. 20 gennaio 2003, n. 168).

Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso, e, per l’effetto, all’annullamento dell’atto impugnato. La natura pubblica di tutte le parti processuali rappresenta un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)