 TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 3127 del 20 luglio 2010
TAR Sicilia (CT) Sez. III n. 3127 del 20 luglio 2010
Urbanistica. Ristrutturazione e ruderi
Gli interventi di manutenzione straordinaria postulano la preesistenza di un organismo edilizio già ultimato e operativo, di cui s’intende conservare o rinnovare la funzionalità, mentre la ristrutturazione consiste in una modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua consistenza strutturale, anche se realizzata attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione. Un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione postula infatti necessariamente l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.03108/2010 REG.SEN.
 
 N. 01761/2007 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
 sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 
 Sul ricorso numero di registro generale 1761 del 2007, proposto da: 
 Cinturrino Antonino, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Saitta, Dario  Sammartino, con domicilio eletto presso Dario Sammartino in Catania, via O.  Scammacca, 37; 
 contro
 Comune di Ali' Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso  dall'avv. Carmelo Moschella, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR  Catania; 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 della nota prot. 2798/552-T del 6 luglio 2007 (All. 3), con la quale il Comune  ha comunicato al ricorrente il diniego di autorizzazione per la manutenzione  straordinaria di un fabbricato ad uso abitativo sito in C.da Bagni
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ali' Terme (Me);
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Agnese Anna  Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Il signor Cinturrino è proprietario di un terreno con annesso vecchio fabbricato  contraddistinto in catasto al foglio 8 particella 73 del Comune di Alì Terme,  c.da Bagni (in zona priva di pianificazione urbanistica e quindi soggetta al  regime dell’art. 9 del D.P.R. 380/01) per il quale ha richiesto il rilascio  dell’autorizzazione edilizia per un progetto di manutenzione straordinaria per  il restauro del predetto immobile. Il Comune ha respinto la domanda con la  seguente motivazione: “L’intervento previsto (manutenzione straordinaria) non è  applicabile all’immobile in questione che, come risulta dalla documentazione  fotografica, dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica di progetto, di  fatto è un “rudere”. Infatti, tal edificio - di vecchia costruzione e in stato  di abbandono e degrado - è privo di copertura, senza alcuna traccia della  pavimentazione interna e degli impianti, con gli infissi esterni assenti o  fortemente degradati. L’intervento prevede anche la costruzione di un porticato  sul lato sud est, che costituisce ampliamento con aumento della superficie  coperta, non riconducibile alla fattispecie della manutenzione straordinaria.  L’intervento proposto, che prevede di operare su un rudere anche con  ampliamento, si configura come nuova costruzione e richiede la concessione  edilizia”.
 Con il ricorso in esame, il signor Cinturino ha impugnato il predetto  provvedimento deducendo in un unico motivo di ricorso le censure di violazione  dell’art. 3 del DPR 380/2001 e l’eccesso di potere per contraddittorietà e  sviamento. Secondo il ricorrente, il fabbricato sarebbe perfettamente  individuabile nelle sue componenti strutturali essenziali e la manutenzione  straordinaria sarebbe solamente finalizzata al rifacimento dello stesso nel  rispetto dei parametri urbanistici, senza alcun aumento di cubatura.
 Il Comune intimato si è costituito in giudizio, contestando la parziale  ricostruzione del fatto operata dalla parte ricorrente e controdeducendo nel  merito del ricorso.
 La difesa del Comune premette che già in precedenza (istanza del 4 dicembre  2006, prot. 1607), il Sig. Cinturrino aveva chiesto il rilascio di una  concessione edilizia per la “demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato  ad uso abitativo sito in C.da Bagni”, nella quale affermava che il fabbricato “è  ridotto ad un rudere” (…);tale richiesta veniva respinta (nota n. 302/480T del  19/04/2007) “… in quanto l’intervento di ristrutturazione previsto interessa un  rudere che ricade su un’area senza destinazione urbanistica, c.d. zona bianca,  nella quale sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, di  manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo”. Il Comune  rileva inoltre che nella nuova domanda parte ricorrente presenta un progetto con  una diversa rappresentazione del fabbricato e nel quale viene omesso ogni  riferimento al rudere; insiste, quindi per la legittimità del provvedimento di  diniego giacché l’intervento previsto - qualificato dalla parte ricorrente quale  “manutenzione straordinaria” - è incompatibile con l’effettivo stato  dell’immobile come risultante dalla documentazione fotografica. Pertanto, il  Comune ha dovuto negare la sopra richiesta autorizzazione edilizia in quanto gli  intereventi prefigurati in atti necessiterebbero di una concessione edilizia non  rilasciabile in quanto la struttura ricade in zona senza destinazione  urbanistica.
 Alla camera di consiglio del 25/10/2007, l’istanza cautelare è stata respinta.
 Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
 Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009, il ricorso è stato trattenuto in  decisione come da verbale.
 DIRITTO
 1. Oggetto della presente controversia è la qualificazione dell’intervento  edilizio per il quale la parte ricorrente ha richiesto il rilascio  dell’autorizzazione, quale intervento di ristrutturazione, così come lo ha  qualificato l’amministrazione comunale, o, piuttosto quale intervento di  manutenzione straordinaria, come, invece, sostiene la società ricorrente. L’art.  3, comma 1°, del D.P.R. n. 380 del 2001 ("Testo unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia edilizia") dispone:"...s’intendono … a)  ...; b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche  necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,  nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,  sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari  e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) ...; d) ...; e) ...; f)  ...". In termini coincidenti, anche se più restrittivi, si esprime l’art. 20  della legge regionale n.71/1978 per il quale sono qualificabili quali interventi  di manutenzione straordinaria (soggetti, quindi, al regime autorizzatorio ex  art. 5 della l.r. 37/1985) quelli che riguardano le opere di riparazione,  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad  integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Quanto  alla ristrutturazione edilizia, l’ art. 3, c.1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001  qualifica "interventi di ristrutturazione edilizia" (…)"gli interventi rivolti a  trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che  possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal  precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di  alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di  ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella  demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello  preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla  normativa antisismica.".
 2. Muovendo dalla formulazione delle predette norme, la giurisprudenza ha  ripetutamente rilevato che gli interventi di manutenzione straordinaria  postulano la preesistenza di un organismo edilizio già ultimato e operativo, di  cui s’intende conservare o rinnovare la funzionalità, mentre la ristrutturazione  consiste in una modalità di conservazione dell'edificio preesistente nella sua  consistenza strutturale (Cons. St., sez. V, 10 agosto 2000, n. 4397), .anche se  realizzata attraverso interventi strutturali di demolizione e ricostruzione (fra  le tante, Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1177). È opinione comune nella  giurisprudenza che un intervento di ristrutturazione edilizia (anche di  demolizione e ricostruzione) presuppone un organismo edilizio dotato di mura  perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da  consentire la sua fedele ricostruzione (Cons. Stato Sez. IV - sentenza 16 giugno  2008, n. 2981). Il concetto di ristrutturazione postula infatti necessariamente  l'esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare dotato di mura  perimetrali, strutture orizzontali e copertura per cui i ruderi, che non  possiedono tali elementi, sono da considerarsi un'area non edificata (Cass. Sez.  III penale 24 settembre 2008 n. 36542).
 3. Nel caso di specie, l’intervento proposto non presenta le caratteristiche che  l’art. 3 D.P.R. 380/01 richiede per definire un’opera “intervento di  manutenzione straordinaria”. Infatti, come emerge dalla documentazione  fotografica in atti, la struttura su cui è previsto l’intervento presenta solo i  muri perimetrali e, parzialmente e in minima parte, la copertura, senza  considerare che proprio il richiedente nella precedente istanza del 4 dicembre  2006, aveva rappresentato una diversa situazione dei fatti, facendo espresso  riferimento a un “rudere” con conseguente impossibilità di conservazione  dell’organismo originario.
 Infine, quanto alla realizzazione del portico sul lato sud est dell’immobile (  di cui parte ricorrente sostiene l’irrilevanza ai fini della qualificazione  dell’intervento trattandosi di “pertinenza”) va rilevato che esso non può essere  considerato singolarmente come autonomo intervento edilizio (per il quale  ovviamente sarebbe sufficiente la sola autorizzazione) ma deve essere  considerato e valutato unitamente al fabbricato originario; è indubbio, quindi,  che esso, rispetto alla struttura preesistente, possiede un’ autonoma rilevanza  sotto il profilo edilizio poiché prevede l’aggiunta di una nuova struttura alle  parti preesistenti mediante un intervento che travalica quello di  ristrutturazione ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 17 dicembre 2008 , n.  21346; Sez. IV, 6 luglio 2004 n. 9924).
 Per le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
 Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di  Catania - Sezione Prima respinge il ricorso indicato in epigrafe.
 Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle  spese di giudizio che liquida € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre spese generali,  I.V.A. e C.P.A.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con  l'intervento dei Magistrati:
 Vincenzo Zingales, Presidente
 Salvatore Schillaci, Consigliere
 Agnese Anna Barone, Primo Referendario, Estensore
 
 
 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 19/07/2010
 
                    




