Elettrosmog.Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4810 del 29 maggio 2024
Elettrosmog.Limitazioni alla installazione di impianti di telecomunicazioni in parchi e riserve nazionali
L’art. 43 del D. L.vo 259/2003 non prevede che gli impianti di telecomunicazione, e le relative infrastrutture, debbano essere sempre autorizzati anche nei parchi e riserve nazionali: la norma in questione si limita ad affermare che le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture debbono essere esaminate senza indugio, nel corso di procedimenti semplici, efficaci, trasparenti e non discriminatori, richiamando, al comma 5, le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali; la norma, poi, distingue il caso in cui il richiedente sia un fornitore di reti pubbliche di comunicazione elettronica da quello in cui il richiedente sia un fornitore di reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, per riservare solo alle prime la possibilità di installarsi anche all’interno di parchi e riserve nazionali e nei territori di protezione esterna dei parchi. Le stazioni radio base, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso l'art. 86 del decreto legislativo n. 259 del 2003, nel disciplinare le infrastrutture di comunicazione elettronica, al comma 4 fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Il fatto che gli impianti di telecomunicazione costituiscano opere di pubblica utilità non costituisce, insomma, un lasciapassare generale e incondizionato a che possano essere installati in qualsivoglia sito del territorio: l’art. 43 del D. L.vo 259/2003 implicitamente afferma che un impianto di telecomunicazione può, all’occorrenza, essere installato anche in zona protetta, ma a condizione che l’intervento sia compatibile con le misure di protezione ambientale.
Urbanistica.Attività edilizia libera e disciplina regionale
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Cass. Sez. III n. 24277 del 19 giugno 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Stagno
Urbanistica.Attività edilizia libera e disciplina regionale
Quella del t.u. edilizia è normativa espressiva dei princìpi fondamentali in materia di «governo del territorio» e, quindi, l’’attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell’ambito derogatorio definito dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei princìpi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo. Ne consegue che il limite assegnato al legislatore regionale dall’art. 6, comma 6, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001 sta, dunque, nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6.
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Sviluppo sostenibile.Risparmi energetici incentivabili
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Consiglio di Stato Sez. II n. 4697 del 27 maggio 2024
Sviluppo sostenibile.Risparmi energetici incentivabili
I risparmi energetici incentivabili, la cui dimostrazione compete al richiedente, devono essere calcolati al netto dei risparmi non addizionali, cioè di quei risparmi che si sarebbero comunque ottenuti per effetto dell'evoluzione tecnologica, normativa o del mercato; ciò significa che devono essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento, nonché gli interventi che devono essere realizzati per effetto di obblighi normativi. Gli interventi suscettibili di incentivazione sono invece quelli concretamente aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero realizzati in assenza dell'incentivazione. Al contrario, se non lo sono, finiscono per essere un sussidio all’impresa da parte dello Stato lesivo della concorrenza
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Rifiuti.Abbandono ed omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti
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Cass. Sez. III n. 24080 del 18 giugno 2024 (CC 29 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Putorti
Rifiuti.Abbandono ed omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti
In materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono
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Urbanistica.Inefficacia piano particolareggiato
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4863 del 30 maggio 2024
Urbanistica.Inefficacia piano particolareggiato
Il piano particolareggiato (a voler ritenere ascrivibile a tale genus anche il Piano di lottizzazione) diventa sì inefficace decorso il termine di dieci anni, ma rimane fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso (art. 17 l. n. 1150 del 1942). La disposizione esprime il principio secondo cui la maglia pianificatoria delineata dal Piano rimane comunque efficace sino all'adozione di un diverso strumento urbanistico attuativo, quand'anche il piano che la prevede non possa più trovare attuazione per decorso del tempo. In altra prospettiva, la scadenza decennale di un piano riguarda le sole previsioni vincolistiche, ferma restando l'efficacia delle previsioni propriamente pianificatorie
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Beni culturali.Realizzazione video musicale in un sacrario militare monumentale e vilipendio di tombe
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Cass. Sez. III n. 24271 del 19 giugno 2024 (UP 9 mag 2024)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Owusu ed altro
Beni culturali.Realizzazione video musicale in un sacrario militare monumentale e vilipendio di tombe
Integra il delitto di cui all'art. 408 cod. pen. la condotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe dei caduti cantando una canzone al fine di realizzare ed interpretare un video musicale poi diffuso attraverso Internet (fattispecie relativa a condotta posta in essere all'interno del sacrario di Redipuglia).
- Urbanistica.Impugnazione di un titolo edilizio e giurisdizione
- Ambiente in genere.Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Urbanistica.Lottizzazione abusiva in zone urbanizzate o parzialmente urbanizzate
- Beni ambientali.La Concezione crociana di Paesaggio nel diritto contemporaneo
- Rumore.Concessione di suolo pubblico e inquinamento acustico
- Rifiuti.Gli elementi qualificanti del traffico illecito di rifiuti
- Urbanistica.Abusi edilizi e autotutela: l’onere della prova in capo al privato
- Urbanistica.Vincolo cimiteriale e impossibilità di sanatoria
- Rifiuti.Nuova sospensione della Seveso per gli impianti di gestione di rifiuti
- Beni culturali.Chi trova un bene culturale trova un tesoro. Note a margine di una recente pronuncia del Consiglio di Stato.
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