Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez.VII n. 7829 del 18 agosto 2023
Urbanistica.Stato legittimo immobile
Dal momento in cui l’edificazione dei suoli è stata assoggettata al preventivo rilascio di un atto autorizzatorio, variamente denominato nel corso dei decenni, ed è stato istituito un sistema sanzionatorio che ha punito la realizzazione di opere edilizie in assenza o in difformità dai titoli autorizzativi, è stato implicitamente stabilito che la legittimità - ovvero lo “stato legittimo” – di un immobile è parametrata alle condizioni che ne hanno legittimato la prima costruzione (licenza di costruzione ovvero ubicazione fuori dai centri abitati, fino al 1967) nonché ai titoli edilizi che hanno autorizzato successive modifiche. Per questa ragione la giurisprudenza formatasi sul contenzioso avente ad oggetto ordinanze di demolizione di immobili esistenti da lungo tempo, solo con riferimento ai fabbricati di cui si prospettava la costruzione fuori dai centri abitati prima del 1967, ha ammesso che la prova della legittimazione potesse essere fornita anche con mezzi diversi dal titolo edilizio, cioè con mezzi di prova idonei a dimostrare la ricorrenza delle indicate condizioni in presenza delle quali non necessitava la licenza di costruzione. In ogni altro caso il parametro di riferimento é sempre stato individuato solo nei titoli edilizi: tant’è che per superare l’insanabile contrasto tra lo stato di fatto di un immobile e quello risultante dai titoli edilizi, per lungo tempo una parte della giurisprudenza ha ammesso che l’ordine di demolizione dovesse recare una motivazione rafforzata in punto pubblico interesse al ripristino, e ciò, peraltro, solo nel caso in cui fosse trascorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di demolizione.
Cass.Pen. Sez. III n. 33432 del 31 luglio 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Esposito
Aria.Attività di autofficina meccanica
La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico. Quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico. A poco meno di tre anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 183/2017, che aveva già ampiamente modificato la parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, è intervenuto il D. Lgs. n. 102/2020, che ha apportato ulteriori e importanti novità, ed in particolare, per quello che qui rileva, alla disciplina delle emissioni cosiddette “scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento atmosferico”. Alla luce del revisionato testo normativo, l’attività di autofficina meccanica non necessita dell’autorizzazione per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, essendo inclusa tra quelle ad emissione scarsamente rilevante, ai sensi dell’art. 272, comma 1, del T.U. Ambientale. Tale disposizione, infatti, rubricata con il titolo “Impianti ed attività in deroga”, al comma 1, stabilisce: «Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico».
TAR Toscana Sez. III n. 809 del 1 agosto 2023
Urbanistica.Fascia di rispetto ferroviario
In base all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”. Tale divieto trova la sua evidente ragione d’essere nella intrinseca pericolosità dell’attività ferroviaria. Il successivo art. 60, comma 1 stabilisce che “Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”. Nella fascia di rispetto, pertanto, si ha un vincolo di inedificabilità relativa rispetto al quale, solo eccezionalmente, l’Autorità preposta alla tutela della sicurezza ferroviaria può ammettere deroghe.
Cass.Pen. Sez. III n. 32708l 27luglio 2023 (UP 20 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Congedi
Urbanistica.Realizzazione campeggio
La realizzazione di un campeggio – o, comunque, di una struttura ricettiva all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti – con plurimi manufatti ed impianti destinati ad ospitare e garantire servizi per il soggiorno di clientela è certamente un intervento di trasformazione urbanistica del territorio assoggettato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), t.u.e. La richiamata disposizione stabilisce infatti che costituiscono "interventi di nuova costruzione", assoggettati al previo rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. a), t.u.e., «quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». Né può dubitarsi che, laddove ricadano in zona paesaggisticamente vincolata, detti interventi siano altresì assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, necessaria per “lavori di qualsiasi genere” che incidano sull’assetto di territori vincolati.
TAR Calabria Sez. Reggio C. n. 647 del 31 luglio 2023
Caccia e animali.Divieto di accesso agli animali in spiaggia
La scelta di vietare incondizionatamente l’accesso agli animali - e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori - sulle spiagge destinate alla libera balneazione risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l'amministrazione dovrebbe valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica, mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con sè, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini
Cass.Pen. Sez. III n. 32084 del 25 luglio 2023 (UP 10 nov 2022)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Fiore ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca
La “prosecuzione del giudizio” nonostante la maturazione della prescrizione prima dell’accertamento del reato non costituisce motivo di nullità della sentenza né della confisca con essa disposta; Sez. U, Perroni non ha mai affermato questo principio, né ha mai affermato che la confisca accede necessariamente ad una sentenza di condanna. Ciò che deve essere verificato è solo se, alla data di maturazione della prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione, il reato era stato accertato in tutte le sue componenti, oggettive e soggettive. La verifica ha natura fattuale ed è censurabile in sede legittimità nei limiti previsti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen.; in quanto accertamento di fatto esso non può essere devoluto per la prima volta in sede di legittimità.
Pagina 172 di 651