Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass.Pen. Sez. III n. 42237 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Bonfè ed altri
Rifiuti.Esclusione dalla disciplina generale
Quando un materiale (asseritamente) non rientra nel novero dei rifiuti, perché, ad esempio, è compreso tra quelli esclusi dalla disciplina di settore dall'art. 185 d.lgs. 152/06, oppure rientra tra i sottoprodotti o, comunque, nell'ambito di applicazione di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, occorre dimostrare che sussistono i presupposti per tale diversa qualificazione e l'onere della prova, come ripetutamente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, grava su ne invoca l'applicazione. Tale prova, inoltre, deve riguardare la sussistenza di «tutti» i presupposti previsti dalla legge, in assenza dei quali il materiale resta sottoposto alla disciplina generale in materia di rifiuti.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8358 del 15 settembre 2023
Urbanistica.Costruzioni interrate e permesso di costruire
Le costruzioni interrate, in via generale, sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio. In tali casi è necessario il permesso a costruire. Infatti, in materia urbanistico-edilizia, relativamente alla definizione degli interventi edilizi, la definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, n. 1, del D.P.R n. 380 del 2001 include nella nozione di "interventi di nuova costruzione" la costruzione di "manufatti edilizi fuori terra o interrati", a conferma del fatto che è indifferente la collocazione dell'edificio al di sotto del piano di campagna, e che solo in via eccezionale è consentito a livello amministrativo di non computare piani interrati di edifici per il resto realizzati fuori terra
Cass.Pen. Sez. III n. 42235 del 17 ottobre 2023 (UP 14 set 2023)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Gargani ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva prescrizione e confisca in appello
In tema di lottizzazione abusiva, ove le prove di tipo dichiarativo o documentale, finalizzate all’accertamento della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivo dell’illecito lottizzatorio, siano state acquisite antecedentemente alla data di estinzione per prescrizione di tale illecito, in un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio tra le parti, non è di ostacolo alla c.d. confisca urbanistica la circostanza che tale accertamento venga svolto dal giudice di appello, supplendo al silenzio motivazionale sul punto a seguito di impugnazione avverso la sentenza di primo grado che non l’abbia disposta, non essendo necessario che l’istruzione dibattimentale svoltasi in primo grado sia completa, in quanto è sufficiente che il giudice sia in grado di decidere allo stato degli atti fino a quel momento acquisiti, con il solo divieto per il giudice di appello di svolgere attività istruttoria integrativa a norma dell’art.603, cod. proc. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8150 del 4 settembre 2023
Beni ambientali.Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza, parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione.
TAR Lazio (RM) Sez. III n. 13872 del 18 settembre 2023 ++++
Ambiente in genere.Autorizzazione integrata ambientale e BAT
Non si condivide l’assunto consistente nella premessa logico-giuridica secondo cui le prescrizioni introdotte con il titolo autorizzativo dovrebbero necessariamente ancorarsi in ogni caso alle BAT (quali “migliori tecniche disponibili”). Tale assunto, infatti, non trova corrispondenza nella disciplina nazionale approntata in materia ambientale, laddove da un lato è contemplata la possibilità che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale ad essa spettante in sede autorizzatoria, addivenga alla fissazione di limiti di emissione più rigidi rispetto a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili e dall’altro è attribuito all’Amministrazione medesima il potere di introdurre nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) “ulteriori condizioni specifiche … giudicate opportune …” (cfr. art. 29-sexies, comma 4-ter e comma 9, d.lgs n. 152/2006). Depone altresì nei termini evidenziati l’ulteriore previsione posta dalla medesima fonte normativa laddove, nel fissare i principi che l’amministrazione deve osservare nel determinare le condizioni per l’AIA, impone espressamente il rispetto delle norme a tutela della qualità dell’ambiente (art. 6, comma 16, d.lgs. n. 152/2006)
Cass.Pen. Sez. III n. 41872 del 16 ottobre 2023 (UP 9 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Tummolo
Urbanistica.Antisismica e sanatoria
Il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche. Ché, anzi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
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