Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez. II n. 832 del 3 ottobre 2023
Caccia e animali.Piano faunistico-venatorio regionale e ampliamento oasi di protezione faunistica
In sede di approvazione di un piano faunistico-venatorio regionale, è legittimo disporre l'ampliamento di un'oasi di protezione faunistica, ai fini della sosta e dello svernamento di uccelli migratori, anche in seguito alla pronuncia di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto un tale ampliamento garantisce di per sè un più elevato standard di tutela dell'ambiente nello specifico contesto territoriale, con conseguente inutilità di ulteriori verifiche al riguardo (segnalazione e massima di A. Atturo)
TAR Umbria Sez. I n. 506 del 5 settembre 2023
Rifiuti.Interventi di bonifica
Dalla piana lettura delle disposizioni di settore emerge un chiaro intento di semplificazione procedimentale e di individuazione di un unico soggetto responsabile di tutte le attività amministrative ed operative finalizzate alla risoluzione delle problematiche connesse all’inquinamento; tale soggetto, all’approvazione del progetto dallo stesso presentato, risulta titolare dell’autorizzazione regionale, sostitutiva a tutti gli effetti delle autorizzazioni, delle concessioni, dei concerti, delle intese, dei nulla osta, dei pareri e degli assensi previsti dalla legislazione vigente, necessaria all’attuazione della bonifica. Espressamente il Legislatore ha ricompreso tra le autorizzazioni sostituite dall’autorizzazione regionale sul progetto di bonifica quelli relativi «allo scarico delle acque emunte dalle falde». Quanto sopra non impedisce che il “soggetto responsabile” che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ottenendone l’approvazione con valenza di autorizzazione unica ambientale all’esecuzione degli interventi in esso previsti, si avvalga di soggetti terzi per l’esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell’Amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di rilascio dell’autorizzazione, che dunque deve essere intestata al medesimo soggetto.
Cass.Pen. Sez. III n. 37117 del 12 settembre 2023 (UP 15 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Nisi
Urbanistica.Applicazione sanzioni ex art. 95 TUE anche per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
Giusta il chiaro disposto di cui all’art. 94-bis, commi 3 e 4, t.u.e. certo non derogabile dalle disposizioni regionali, è che per gli interventi in concreto privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità – così come per quelli di minore rilevanza – non è necessaria le preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, rilasciata dall’ufficio tecnico della regione ai sensi dell’art. 94 t.u.e., che resta dovuta, pena la sanzione prevista dall’art. 95 t.u.e., soltanto per gli interventi in concreto rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis comma 1, lett. a), t.u.e. La nuova disposizione statale, alla luce della quale debbono essere lette le norme di dettaglio previste dalla legislazione regionale, non deroga, invece, all’obbligo – previsto dall’art. 93, commi 1 e 2, t.u.e. – di dare preavviso scritto allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, dell’intenzione di procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone sismiche di cui al precedente art. 83, con allegato progetto firmato da professionista abilitato e dal direttore dei lavori. Questi obblighi – il cui inadempimento resta penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 95 t.u.e. – continuano a valere anche se si tratti di interventi non soggetti ad autorizzazione perché in concreto qualificabili come di minore rilevanza o privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità e la conferma si trae dall’art. 94-bis, comma 5, t.u.e., che per questi demanda alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8141 del 1 settembre 2023
Urbanistica.Piani di recupero urbanistico
I piani di recupero urbanistico sono strumenti pianificatori attuativi che assolvono ad una funzione “riparatoria” del tessuto urbano, fronteggiando una situazione creatasi in via di fatto e tenendo conto, oltre alla esigenza di recupero dei nuclei abusivi, anche delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale. In particolare, i piani di recupero costituiscono lo strumento individuato dal legislatore per attuare il riequilibrio urbanistico di aree degradate o colpite da più o meno estesi fenomeni di edilizia "spontanea" e incontrollata, legittimati, appunto, ex post. Essi, cioè, hanno sì l'obiettivo di "recupero fisico" degli edifici, ma collocandolo in operazioni di più ampio respiro su scala urbanistica, in quanto mirate alla rivitalizzazione di un particolare comprensorio urbano. L'esistenza di una “edificazione disomogenea” non solo giustifica la previsione urbanistica che subordina la modifica dei luoghi alla emanazione del piano di recupero, ma impone che questo piano vi sia e sia concretamente attuato, per restituire ordine all'abitato e riorganizzare il disegno urbanistico di completamento della zona
Cass.Pen. Sez. III n. 37114 del 12 settembre 2023 (UP 14 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Reynaud Ric. Ecodemolizioni
Rifiuti.Messa in riserva
L’attività di “messa in riserva” è considerata dalla voce R13 dell’Allegato C alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006. Il richiamato allegato – che, appunto, individua, in modo peraltro non esaustivo, le operazioni di recupero giuridicamente rilevanti secondo la definizione datane nell’art. 183, lett. t), d.lgs. 152 del 2006 – considera la «messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)», vale a dire una delle ricorrenti operazioni di riutilizzo, riciclaggio, rigenerazione o recupero dei rifiuti. Anche la messa in riserva – quale attività di gestione dei rifiuti che, insieme al deposito preliminare, rientra nel più ampio genus dello stoccaggio ex art. 183, lett. aa), d.lgs. 152/2006 – dev’essere dunque autorizzata, ovviamente, ex art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, pure in relazione all’individuazione dei siti ove stoccare i rifiuti, pena la responsabilità per il reato previsto dall’art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006
Consiglio di Stato Sez. IV n. 8098 del 31 agosto 2023
Ambiente in genere.Ambito di applicazione del principio di precauzione
La valutazione scientifica del rischio deve essere preceduta – logicamente e cronologicamente – dall’«identificazione di effetti potenzialmente negativi derivanti da un fenomeno» e comprende, essenzialmente, quattro componenti: l’identificazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione del rischio. Essa consiste, dunque, in un processo scientifico che deve necessariamente spettare a esperti scientifici, cioè agli scienziati. La valutazione scientifica deve fondarsi su «dati scientifici affidabili» e su un ragionamento logico «che porti ad una conclusione, la quale esprima la possibilità del verificarsi e l’eventuale gravità del pericolo sull’ambiente o sulla salute di una popolazione data, compresa la portata dei possibili danni, la persistenza, la reversibilità e gli effetti ritardati». Il principio di precauzione consente, quindi, di adottare, sulla base di conoscenze scientifiche ancora lacunose, misure di protezione che possono andare a ledere posizioni giuridiche soggettive, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità inteso nella sua triplice dimensione di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. Se, dunque, la fase della valutazione del rischio è caratterizzata prevalentemente (anche se non esclusivamente) dalla “scientificità”, la fase di gestione del rischio si connota altrettanto prevalentemente (anche se non esclusivamente) per la sua “politicità”. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione appellante, il principio di precauzione non può legittimare un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli. La sua corretta applicazione non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, in assenza di un riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo, di contro, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.
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