Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Il nuovo regolamento sulla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti. Primi appunti
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lazio Sez. V n. 12198 e 12165 del 19 luglio 2023
Rifiuti.Trermovalorizzatore
Le sentenze del TAR sull'impianto di termovalorizzazione di Roma
TAR Puglia (BA) Sez. II n. 929 del 20 giugno 2023
Rifiuti.Obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento
Il proprietario, non responsabile dell’inquinamento, è tenuto ad adottare le sole misure di prevenzione, di cui all’art. 240, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 152 del 2006 (ovverosia le misure di messa in sicurezza d’emergenza, dette anche provvisorie) non anche le misure di riparazione (ossia la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica, né tanto meno quelle di ripristino ambientale). Tutto ciò peraltro in conformità al noto principio di matrice comunitaria (art. 197 TFUE, ex art. 174 Tratt. CE; direttiva 2004/35/CE) c.d. “chi inquina paga” (“polluter pays principle”), che si riaggancia alla teoria economica pigouviana di c.d. “internalizzazione” delle esternalità negative sull’ambiente, secondo cui ciascun attore economico è tenuto a farsi carico delle esternalità, che produce la propria attività. Detto principio è declinato normativamente dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserito dal d.lgs. n. 4 del 2008), secondo cui: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali […] deve essere garantita […] mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione […] nonché al principio «chi inquina paga» […]”.
Lo stato legittimo dell’immobile secondo l’art. 9 bis del T.U.E.
di Antonio VERDEROSA
TAR Puglia (BA) Sez.II n. 914 del 16 giugno 2023
Ambiente in genere.Domanda di rinnovo AIA
In materia di AIA la norma stabilisce che, se la domanda di rinnovo non viene presentata nel termine di validità dell’autorizzazione, l’autorizzazione s’intende scaduta e di fatto lo è ma non per questo cessa di avere efficacia; questo si comprende dal seguito del testo normativo. L’unica conseguenza è in effetti l’irrogazione della sanzione pecuniaria, con l’obbligo per il privato sanzionato di presentare la domanda nei successivi 90 giorni dalla sanzione. In caso di persistente inerzia, e solo previa diffida, l’autorizzazione viene sospesa.
Cass. Sez. III n. 29828 del 10 luglio 2023 (CC 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Dellagaren
Urbanistica.Sequestro e fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale
Il “fatto nuovo” rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare. Non possono essere considerati tali i fatti che esulano dal dominio dell’autore del reato e non hanno alcuna incidenza diretta sul bene (come i fisiologici accadimenti processuali quale, tra questi, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari che preannunzia il futuro esercizio dell’azione penale) o che dimostrano, in concreto, l’efficacia del provvedimento cautelare, né elementi preesistenti allo stesso provvedimento di sequestro (come la modesta consistenza del manufatto); nemmeno la richiesta di permesso di costruire in sanatoria o la sopravvenuta condonabilità dell’opera costituiscono fatto nuovo apprezzabile ai fini del venire meno delle esigenze cautelari; a maggior ragione, logicamente, non può costituire “fatto nuovo” l’ordine di demolizione, sia perché costituisce, tecnicamente, “fatto del terzo”, sia perché sanziona la natura abusiva dell’immobile, costituendo ulteriore argomento a sostegno delle esigenze cautelari
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