Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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I materiali da demolizione possono essere sottoprodotti?
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Campania (NA) Sez. V n. 7779 del 13 dicembre 2022
Ambiente in genere.Inquinamento da nitrati
ln tema di inquinamento da nitrati, l'elemento determinante ai fini della tutela ambientale è la concentrazione complessiva di nitrati presenti nei terreni, indipendentemente dalla loro provenienza antropica o agricola, poiché un suolo contaminato in modo rilevante, quand'anche i nitrati ivi presenti abbiano una fonte diversa da quella agricola, non può sopportare un ulteriore carico di azoto proveniente da attività agricola
Cass. Sez. III n. 49487 del 29 dicembre 2022 (CC 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Salvagno
Ecodelitti.Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e subordinazione della sospensione condizionale al ripristino ambientale
Ai fini della integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti non sono necessari un danno ambientale né la minaccia grave di esso, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma quarto del citato articolo si riferisce alla sola eventualità in cui il pregiudizio si sia effettivamente verificato e, pertanto, non è idonea a mutare la natura della fattispecie da reato di pericolo presunto in reato di danno. La subordinazione della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può essere disposta solo ove sia stata specificamente accertata la esistenza di tali conseguenze.
Consiglio di Stato Sez. V n. 11033 del 16 dicembre 2022
Acque.Autorizzazione agli scarichi
L’autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso.
Cass. Sez. III n. 49471 del 29 dicembre 2022 (UP 16 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Galterio Ric. Tozzi
Caccia e animali.Abbandono di cuccioli davanti ad un canile
L’aver lasciato dei cuccioli davanti ad un canile, integra l’abbandono previsto dal primo comma dell’art. 727 cod. pen.. Ed invero, indipendentemente dal luogo in cui avviene, la condotta dell’abbandono, avuto riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma costituito dalla salvaguardia del sentimento di comune pietà e di educazione civile nei confronti degli animali nel rispetto delle leggi biologiche, fisiche e psichiche di cui ognuno di essi nella sua specificità è portatore, si sostanzia nel distacco volontario dell’animale domestico che, essendo, nel caso del cane, per la sua stessa natura capace di affezione all’uomo e al contempo bisognevole di accudimento specie se in tenera età, viene improvvisamente a trovarsi in condizioni che ne mettono a repentaglio la sua stessa possibilità di sopravvivenza. Condizione questa che si verifica anche quando l’abbandono degli animali avvenga davanti ad un canile il cui addetto ne abbia rifiutato l’accettazione, posto che tale rifiuto, a meno di non integrare un illecito in difetto delle condizioni legittimanti la mancata presa in consegna, non assicura in alcun modo a colui che si disfa dell’animale che la struttura se ne possa prendere cura in sua vece. Deve perciò ritenersi al contempo integrato l’elemento soggettivo, costituito dalla libera e cosciente volontarietà della condotta di abbandono, rivelatore dell’indifferenza nei confronti degli animali da parte del soggetto con il quale convivono.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 11034 del 16 dicembre 2022
Elettrosmog.Criteri di localizzazione degli impianti
Alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell’ambito delle rispettive competenze, individuare «criteri» per la localizzazione degli impianti di comunicazione ‒ individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di ‘salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione’ ‒ mentre non è consentito prescrivere esclusivamente «limitazioni» alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni. Nel rispetto dei limiti anzidetti, la scelta urbanistica di localizzazione degli impianti costituisce espressione di ampia discrezionalità, sindacabile in caso di irragionevolezza e insostenibilità tecnica ed economica.
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