Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Abbandono di rifiuti e responsabilità “condivisa”: qualche dubbio.
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato Sez. VI m. 9807 del 8 novembre 2022
Urbanistica.Diffida adottata ai sensi dell'art. 35 TU edilizia
La diffida adottata ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 è una norma di carattere edilizio e sanziona gli abusi edilizi commessi su beni del demanio o di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a prescindere dal fatto che essi, in base a normative di settore, siano o meno consentite: presupposto per la diffida è unicamente il fatto che su un suolo di proprietà pubblica siano state realizzate opere prive del necessario titolo edilizio, sicché tale previsione non è posta a presidio del diritto di difesa del privato. Nello specifico, l’art. 35 del testo unico dell'edilizia, quando precisa che - in presenza di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici - l'Amministrazione comunale ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi previa diffida non rinnovabile, non intende con quest'ultima locuzione assoggettare il potere di vigilanza ad una sorta di decadenza o sanatoria, bensì semplicemente prescrivere al dirigente incaricato di non procrastinare (accordando ulteriori diffide) l'attuazione delle misure necessarie a ripristinare la legalità. Cosicché il provvedimento di demolizione che contenga in sé anche la diffida non è illegittimo e alla diffida può seguire immediatamente l'ordinanza di demolizione, senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione, né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza
Cass. Sez. III n. 43245 del 15 novembre 2022 (CC 14 giu 2022)
Pres. Aceto Est. Corbetta Ric. Greco
Urbanistica.Caratteristiche della sanatoria
La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9738 del 7 novembre 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica e termine di avvio e di completamento dei lavori
L’autorizzazione unica disciplinata dall’art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 consente la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni dettate dall’autorizzazione medesima. Il comma 11 della richiamata disposizione individua il contenuto “minimo” di tali prescrizioni tra cui «[…] d) la localizzazione dell'impianto autorizzato […]; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto […]; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; […]». Ai sensi del comma 12 “Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. […]”, L’assenza di disposizioni normative puntuali in ordine al termine di avvio e di completamento dei lavori, non rappresenta necessariamente una lacuna ma riflette una scelta del legislatore statale il quale, in relazione alla peculiarità degli impianti in esame e alla complessità del procedimento di autorizzazione, ha rimesso la fissazione dei termini alla stessa Amministrazione procedente, su impulso della Conferenza di servizi, secondo valutazioni da effettuarsi caso per caso e fatto salvo il termine finale di scadenza dell’autorizzazione medesima.
Cass. Sez. III n. 43607 del 17 novembre 2022 (CC 19 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Macrì Ric. Luzzo
Urbanistica.Sequestro manufatto abusivo e ordine sospensione lavori
Il pericolo concreto ed attuale, posto a base del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, di prosecuzione del reato edilizio e di aggravamento delle sue conseguenze, nonché di commissione di ulteriori violazioni della legge penale, non viene meno per l'intervento dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dalla pubblica amministrazione; tale provvedimento, infatti, non costituisce atto inidoneo a far cessare le esigenze cui è finalizzata la cautela reale, in quanto è revocabile dalla stessa amministrazione, è caratterizzato da efficacia provvisoria e temporalmente determinata ed è, inoltre, suscettibile di sospensiva nella competente sede giurisdizionale
L’impiego della barriera idraulica negli interventi di messa in sicurezza
di Mauro SANNA
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