Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 4481 del 1 giugno 2022
Elettrosmog.Installazione antenna su parti comuni di un fabbricato
In relazione a lavori edilizi da eseguirsi su parti comuni di un fabbricato e non concernenti opere connesse all'uso normale della cosa comune, l'Amministrazione comunale è tenuta — ai fini del rilascio della relativa concessione — a richiedere il consenso di tutti i proprietari (fattispecie relativa a titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione di una stazione radio base GSM)
Cass. Sez. III n. 23845 del 21 giugno 2022 (CC 5 apr 2022)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Martino
Rifiuti.Oli esausti e liquidi di batterie
Per quanto attiene alla individuazione della natura dei rifiuti, rilevante anche ai fini dell’individuazione dei presidi di sicurezza da assicurare, è fuori discussione che oli esausti e liquidi di batterie costituiscono rifiuti pericolosi
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5465 del 30 giugno 2022
Ambiente in genere.Parco eolico e valutazione di compatibilità ambientale
In tema di sottoposizione degli impianti eolici a valutazione di impatto ambientale la necessità di tale valutazione non può ritenersi esclusa dalla conformità del progetto alla disciplina di cui al punto 2 – b dell’allegato IV del d.lgs. n. 165 del 2006 che impone la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni degli impianti per la produzione di energia con potenza complessiva superiore a 1 MW. Soprattutto nel caso di realizzazione di diversi impianti sostanzialmente avvinti dal vincolo della complessità è necessario, infatti, avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione.
Consiglio di Stato Sez. V n. 4632 del 7 giugno 2022
Rifiuti.Autorizzazione unica
L’autorizzazione unica per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili ovvero di smaltimento e recupero di rifiuti costituisce, “ove occorra”, anche variante allo strumento urbanistico comunale, il diniego del Comune all’approvazione di una siffatta variante non ha autonoma ostatività, non essendo di per sé preclusivo al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Il superamento nel contesto “conferenziale” dell’opposizione comunale alla variante è esattamente lo scopo del procedimento speciale delineato dal legislatore e solo eccezionalmente l’autorità procedente può negare l’autorizzazione su ragioni di esigenze di variante laddove il contesto della conferenza sia per il resto non ostativo. Invero, il procedimento delineato dalla disciplina normativa in materia di conferenza di servizi deve ispirarsi alla ricerca di una soluzione concordata, ciò costituendo un obiettivo tendenziale da realizzare “ove possibile”, dovendo la Conferenza tener conto di eventuali dissensi manifestati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento, purché si tratti di dissenso “c.d. costruttivo”, ovvero sia congruamente motivato, non si riferisca a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso
Cass. Sez. III n. 22181 del 8 giugno 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Pazienza Ric. Bibbiani
Urbanistica.Abusi edilizi e particolare tenuità del fatto
Per ciò che concerne le violazioni urbanistiche e paesaggistiche, ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis c.p. deve ritenersi che la consistenza dell'intervento abusivo (tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive) costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Riguardo agli aspetti urbanistici, in particolare, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente (ad es. l'ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell'intervento. Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell'ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4545 del 3 giugno 2022
Ben culturali.Parchi archeologici e differenza con parchi e aree naturali
I Parchi Archeologici non vanno confusi con i parchi e le aree naturali protette di cui alla l. n. 394/1991: quest’ultima legge ha la finalità di garantire “la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese” (art. 1 comma 1); e, per patrimonio naturale del Paese, devono intendersi “le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale” (art. 1 comma 2). La legge n. 394/1991 è una legge di tutela dell’ambiente, laddove i parchi archeologici attengono alla tutela del patrimonio culturale. Un parco archeologico, in altre parole, non rientra nell’ambito di applicazione della l. n. 394/1991, che si riferisce ai parchi intesi come aree naturali.
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