Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 21908 del 7 giugno 2022 (UP 30 mar 2022)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Donnicola ed al.
Urbanistica.Illegittima cessione di cubatura
Integra il reato previsto dall'art. 44 t.u.e. la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perché ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio tra terreni non reciprocamente prossimi, aventi un indice di fabbricabilità differente o una diversa destinazione urbanistica.
TAR Lazio (RM) Sez.I-quater n. 7235 del 3 giugno 2022
Ambiente in genere.VIA e VINCA
La valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. La Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell’opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione
Cass. Sez. III n. 21910 del 7 giugno 2022 (UP 7 apr 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Licata
Urbanistica.Lottizzazione abusiva confisca e prescrizione del reato
Alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale e domestica non v’è dubbio che il fondamento normativo sostanziale dell’applicazione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi abusivamente costruite, da disporsi con la sentenza del giudice penale che accerta esservi stata lottizzazione abusiva, sia rinvenibile nell’art. 44, comma 2, t.u.e., la cui applicazione non è impedita dalla prescrizione del reato, quando ne sia accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo. La previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con riguardo alla confisca in esame ha esclusivamente efficacia processuale, precisando – in conformità, peraltro, all’orientamento interpretativo già in precedenza assolutamente maggioritario – che il giudice dell’impugnazione ha l’obbligo di decidere il gravame sull’accertamento della responsabilità per il reato di lottizzazione abusiva, pur estinto per prescrizione sul piano penale, ai soli fini della decisione sulla confisca.
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 544 del 31 maggio 2022
Urbanistica.Obbligazione pecuniaria derivante da convenzione urbanistica
Quando la fonte di un'obbligazione pecuniaria non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarata nulla
Corte costituzionale n. 160 del 28 giugno 2022
Oggetto: Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni in materia di agroecologia - Previsto divieto di uso di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, in base al regolamento [UE] 2018/848, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e all'allegato n. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali ivi elencati - Sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro prevista per la relativa violazione.
Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni - Previsto divieto di commercializzazione, oltre che di lavorazione, trasformazione o comunque vendita, di prodotti agricoli importati che non rispondano a determinate condizioni ivi disciplinate.
Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni - Prevista attribuzione delle funzioni di controllo al Nucleo operativo regionale per la sicurezza agroalimentare [NORAS] del Corpo Forestale della Regione e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale competente - Istituzione di un apposito capitolo di bilancio della Regione ove confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Concessioni demaniali marittime - Norme della Regione Siciliana per la riduzione del contenzioso - Applicazione dei c. 7, 9 e 10 dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, che dispongono, per la definizione delle liti in materia di determinazione dei canoni, il pagamento di determinati importi - Presentazione della domanda di definizione che sospende i procedimenti amministrativi e giurisdizionali pendenti - Previsione che i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente il 31 agosto 2021, invece che il 15 dicembre 2020, e il 31 ottobre 2021, anziché il 30 settembre 2021.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
Corte costituzionale n. 165 del 1 luglio 2022
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Lazio - Accertamento di conformità delle opere realizzate in parziale difformità dal titolo abilitativo - Prevista determinazione della misura dell'oblazione nel doppio dell'incremento del valore di mercato dell'immobile, anziché in un importo pari a due volte il contributo di costruzione.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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