Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8090 del 7 marzo 2022 (CC 16 nov 2021)
Pres. Marini Est. Aceto Ric. PM in proc. Rocher
Urbanistica.Definizione di pergolato
Un'opera può definirsi un pergolato quando si tratti di un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1827 del 15 marzo 2022
Urbanistica.Onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire
Ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo, e tale ultima espressione va intesa nel senso più ampio di una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in questo caso, con il consenso del proprietario. L’onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire, di cui all’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, assume connotati differenti a seconda che la detta legittimazione si fondi sulla titolarità di un diritto reale, ovvero attenga ad una disponibilità del bene a titolo diverso. In tale ultimo caso (ad esempio, bene detenuto per effetto di contratto di locazione), l’Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del consenso del proprietario, con la conseguenza che, laddove questo difetti, non potrà procedere al rilascio del permesso di costruire.
TAR Sicilia (CT) Sez. I n. 495 del 16 febbraio 2022
Urbanistica.Voltura della concessione edilizia
La semplice voltura della concessione edilizia (e ciò a maggior ragione vale per la voltura non perfezionatasi) non comporta il trasferimento automatico in capo al nuovo titolare delle obbligazioni contratte dall’originario concessionario con l’Amministrazione, occorrendo in tal senso l’espresso accollo del nuovo titolare e l’accettazione dell’Amministrazione creditrice
Cass. Sez. III n. 4364 del 8 febbraio 2022 (CC 24 gen 2021)
Pres. Liberati Est. Semeraro Ric. Coluccia
Rifiuti.Deposito temporaneo e illecita gestione
In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto
Consiglio di Stato Sez. IV n.1949 del 17 marzo 2022
Urbanistica.Alla Corte costituzionale le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati
Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative: a) all’art. 2-bis, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.; b) all’art. 2-bis, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, per violazione dell’art. 117, terzo comma, lettere m) ed s), Cost.; c) all’art. 103, comma 1-bis, l. reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, come introdotto dalla l. reg. 14 marzo 2008, n. 4, e successivamente modificato dalla l. reg. 26 novembre 2019, n. 18, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), e terzo comma, Cost.
Corte costituzionale n. 69 del 15 marzo 2022
Oggetto: Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1994, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Previsione che per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, c. 1 e 2, della legge n. 157 del 1992, si intende il numero complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso dell'intera stagione venatoria, riferite a una determinata specie - Previsto divieto temporaneo di caccia a una specie, che sospende la decorrenza dei termini contenuti nel suddetto arco temporale massimo, non necessariamente collocabile all'inizio o al termine della stagione venatoria.
Dispositivo: illegittimità costituzionale
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