Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2344 del 30 marzo 2022
Acque.Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge
In materia ambientale, è il titolare dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge che deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell’ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 sexies, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste)
TAR Liguria Sez. I n. 173 del 3 marzo 2022
Rifiuti.Localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
Relativamente alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la vigente disciplina normativa coinvolge le regioni e le province. Gli strumenti settoriali di programmazione sono costituiti, quindi, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dal piano d’area provinciale e dal piano d’ambito. E’ evidente che la compatibilità con i criteri localizzativi previsti dagli strumenti suddetti costituisce condizione di legittimità degli atti che autorizzano la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, non essendo previsto da alcuna disposizione che il provvedimento autorizzatorio unico possa operare con efficacia di variante agli atti di programmazione in materia di gestione dei rifiuti.
Corte costituzionale n. 85 del 1 aprile 2022
Oggetto: Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che è consentita la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiate nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative - Determinazione dell'orario e del calendario della raccolta - Individuazione delle aree nelle quali la raccolta del materiale legnoso è vietata.
Dispositivo: non fondatezza
Cass. Sez. III n. 7286 del 2 marzo 2022 (UP 4 feb 2022)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. El Monstanjid
Ambiente in genere.Natura facoltativa della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali mediante prescrizioni
Muovendo dalla sostanziale analogia della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. 152\\06 con le disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), deve rilevarsi, così come è stato affermato per queste ultime, che la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. E ciò tanto più in quanto, a differenza della disciplina antinfortunistica, il sistema normativo in esame prevede, allo specifico fine di limitare l’ambito di operatività della procedura estintiva alle ipotesi di minore gravità, un ulteriore condizione, disponendo l’art. 318 bis d. lgs. 152/2006 che la stessa possa trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152\06 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: indicazione normativa questa che depone inequivocabilmente, rimettendone l’applicazione alla discrezionalità degli organi di vigilanza ovvero alla polizia giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva.
Il taglio della vegetazione lungo le strade non è automatico
di Stefano DELIPERI
TAR Liguria Sez. I n. 179 del 3 marzo 2022
Urbanistica.Effetti della d.i.a. e innovazioni normative
Gli effetti della d.i.a. - consistenti nel dare libero corso all'attività edilizia denunciata dall'interessato e non interdetta dall'Amministrazione - decorrono dopo trenta giorni dalla presentazione della denuncia e la legittimità della d.i.a. resta subordinata alla permanenza delle condizioni normative esistenti al tempo della sua presentazione. Ne consegue che le innovazioni normative introdotte medio tempore non sono irrilevanti, giacché un intervento edilizio, ancorché conforme alla normativa vigente al tempo della denuncia, ben può essere interdetto ove non sia più in linea con la normativa sopravvenuta, entrata in vigore (o destinata a entrare in vigore) prima del compimento del trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia stessa. D'altronde, se l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche può comportare la decadenza del permesso, caducando un titolo già formato (quando i lavori non sono stati ancora iniziati e purché vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio: cfr. art. 15, quarto comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non v'è ragione perché esse non producano effetti nella fase antecedente, in cui il titolo è ancora in corso di formazione
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