Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 8 del 3 gennaio 2022
Urbanistica.Differenza tra pertinenza urbanistica e civilistica
Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sull’assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio
Cass. Sez. III n. 2532 del 24 gennaio 2022 (Cc 12 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Ramacci Ric. Esposito
Urbanistica.Demolizione e principio di proporzionalità
Il dovere di valutare il rispetto del principio di proporzionalità nella fase di esecuzione dell'ordine di demolizione di un'abitazione illegalmente edificata, secondo l'orientamento consolidato della Corte EDU, non implica un'assoluta discrezionalità del giudice, ma la necessità di rispettare alcuni precisi criteri guida.
Consiglio di Stato Sez. V n. 48 del 7 gennaio 2022
Rifiuti.Reimpiego terre e rocce da scavo a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento
L’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 120 del 2017 consente a che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti – e dunque reimpiegate anche nell’attività edilizia – e non come rifiuti, ma a determinate condizioni, tra cui alla lett. c) è previsto che ciò possa avvenire qualora la stesse: “sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale” Quali siano le “normali pratiche industriali” è poi specificato dall’allegato 3 al regolamento ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, all’allegato 3, che tra le “normali pratiche industriali” vi faceva rientrare proprio “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo”. In definitiva, allora, la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.
Cass. Sez. III n. 3763 del 3 febbraio 2022 (Ud 11 nov 2021)
Pres. Rosi Est. Andronio Ric. D’Amico
Urbanistica.Ricostruzione di un rudere
Integra i reati di cui agli artt. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.Lgs. n. 42 del 2004 la ricostruzione di un “rudere” senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sia perché trattasi di intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione di un edificio preesistente, dovendo intendersi per quest’ultimo un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, sia perchè non è applicabile l’art. 30 del d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), che, per assoggettare gli interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, al regime semplificato della S.C.I.A. richiede, nelle zone vincolate, l’esistenza dei connotati essenziali di un edificio (pareti, solai e tetto), o, in alternativa, l’accertamento della preesistente consistenza dell’immobile in base a riscontri documentali, alla verifica dimensionale del sito o ad altri elementi certi e verificabili, nonché, in ogni caso, il rispetto della sagoma della precedente struttura
Consiglio di Stato Sez. IV n. 143 del 10 gennaio 2022
Beni ambientali.Isole ecologiche
Il d.P.R. n. 139 del 2010, che come è noto individua le opere per cui è possibile rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, è stato abrogato e sostituito dal d.P.R. 13 febbraio 2017 n.31, con la stessa funzione. Quest’ultimo provvedimento individua poi in modo espresso alla voce B 23 del secondo allegato fra gli interventi di lieve entità le “opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete”, fra le quali evidentemente rientra l’isola ecologica. Va infatti escluso che una semplice area recintata che ospita i contenitori della raccolta differenziata possa essere qualificata ai sensi dell’art. 208 d. lgs. 152/2006 come impianto di smaltimento rifiuti, che come è noto è un impianto di tipo industriale
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017
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