Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 12961 del 6 aprile 2021 (CC 26 feb 2021)
Pres. Sarno Est. Galterio Ric. Mantoni
Polizia Giudiziaria. Guardie zoofile ENPA
Le guardie zoofile ENPA, pur non rivestendo la qualità di agenti di polizia giudiziaria, sono pur sempre "guardie giurate volontarie di un'associazione protezionistica nazionale riconosciuta", atteso che la legge n. 611 del 1913, recante norme relative alle società protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse società di guardie, cui era da riconoscersi, ai sensi dell'art. 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possibilità questa confermata dalla legge n. 612 del 1938 n. 612, istitutiva dell'E.n.p.a.). Ora, se è vero che, in base al d.P.R. del 31 marzo 1979, l'ENPA ha perso il carattere di persona giuridica pubblica, è altrettanto vero che l'art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Consiglio di Stato Sez. V n. 2847 del 8 aprile 2021
Rifiuti.Differenza tra ordinanza contingibile e urgente e ordine di rimozione
L’ordinanza contingibile e urgente è emanata sul presupposto dell’urgenza, è finalisticamente orientata a cautelare l’incolumità e la salute pubblica e ha carattere ripristinatorio, sì da prescindere dall’accertamento della responsabilità nella causazione del fattore di pericolo che si intende rimuovere. L’ordine di rimozione emesso dal Sindaco sul presupposto dell’indifferibilità e dell’urgenza di provvedere non ha infatti carattere sanzionatorio, bensì soltanto ripristinatorio
Corte costituzionale n. 79 del 21 aprile 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2010, recante misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale - Possibilità di realizzare gli interventi straordinari, di straordinaria demolizione e ricostruzione, nonché quelli ulteriormente previsti su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018.
Dispositivo: inammissibilità
Cass. Sez. III n. 12947 del 6 aprile 2021 (UP 20 gen 2021)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Ambrosio
Beni Ambientali. Rapporto tra disciplina paesaggistica ed urbanistica
Va escluso il concorso apparente di norme fra la fattispecie prevista dall'art. 181, comma 1, del D. Lgs., n. 42 del 2004 e quella di cui all'art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, in ragione del fatto che non ricorre identità di materia fra la disciplina relativa alla tutela del paesaggio e quella riguardante l'urbanistica. L'unica sanzione applicabile alle violazioni previste dall'art. 181 comma 1 del D. Lgs. 42/04, qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata dell'art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01
Consiglio di Stato Sez. II n. 2869 del 8 aprile 2021
Elettrosmog.Stazione radio base e silenzio assenso
Con riferimento alla materia edilizia si è precisato che il silenzio assenso non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l'attribuzione del bene della vita richiesto, di modo che esso non si configura in difetto di completezza della documentazione. Anche il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, inizia a decorrere da quando il progetto della stazione radio base sia risultato completo, in quanto munito di tutto quanto occorra per permettere la costruzione dell’impianto
Corte costituzionale n. 77 del 21 aprile 2021
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, recante "Norme in materia di edificabilità dei suoli" - Acconsentita regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo - Applicabilità della normativa alle opere edilizie, provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità o agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi, comportanti un aumento di volumetria o di superficie dell'edificio nella misura prevista - Regolarizzazione delle difformità edilizie mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività [SCIA].
Dispositivo: illegittimità costituzionale - ill. cost. conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953
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