Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Emilia Romagna (PR) Sez.III n. 59 del 1 marzo 2021
Rifiuti.Limiti e abrogazione di norme
Considerando che il D.M. n. 124/2000 non abroga espressamente il D.M. 392/1996, va osservato che nella materia ambientale, in presenza di normativa tecnica di dettaglio, quale quella oggetto dei predetti D.M., non risulta praticabile l’opzione ermeneutica relativa all’abrogazione implicita (e non esplicita) della norma sopravvenuta, visto che trattasi di settore in cui le prescrizioni tecniche imposte (espresse, fra l’altro, dalle numerose tabelle allegate ai due provvedimenti) sono talmente puntuali che non consentono, in assenza di una chiara e manifesta indicazione in tal senso, di ritenere superati i valori esposti in un provvedimento da una successiva normazione non pianamente sovrapponibile in quanto afferente a diverso (seppur collegato) campo di applicazione (nel presente caso, all’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi rispetto alla eliminazione degli oli usati) e ciò in considerazione della rilevanza del bene ambiente cui gli stessi sono preordinati e del rischio fondato di una diminuzione della necessaria tutela ambientale rispetto al campo di intervento (eliminazione degli oli) normato dal D.M. che si ritiene (implicitamente) abrogato. Non risulta condivisibile nemmeno la tesi secondo cui l’avvenuta abrogazione, da parte del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 95/1992 comporterebbe l’automatica abrogazione anche del D.M. n. 392/1996, emesso sulla base di tale norma, atteso che l’invocato effetto automatico abrogativo si pone in contrasto con il dato letterale
Consiglio di Stato Sez. II n.2562 del 26 marzo 2021
Beni ambientali.Silenzio assenso e misure di salvaguardia dell'Ente Parco
Il silenzio-assenso, previsto dall’art. 13, 1° e 4° comma, L. n. 394/91, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal D.L. n. 35/05, convertito in l. 80/05, che ha sostituito il testo dell’art. 20 della L. n. 241/90 stabilendo che la nuova disciplina del silenzio-assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (segnalazione Avv. A. Biamonte)
Cass. Sez. III n. 8220 del 2 marzo 2021 (PU 14 dic 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. De Francesco
Ecodelitti.Traffico illecito ed ingiusto profitto
Lo scopo di ottenere una commessa produttiva di significativi ricavi, concernente un’attività formalmente svolta in maniera lecita, perché supportata dalla titolarità delle necessarie autorizzazioni, ma nella consapevolezza della sua strumentalità allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, integri il fine di conseguire un ingiusto profitto richiesto dall’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e, attualmente, dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. Ed infatti, in tale ipotesi, il profitto avuto di mira è ingiusto perché perseguito nella consapevolezza della sua stretta e inscindibile connessione con la realizzazione di un’attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, e, quindi, della sua derivazione dal complessivo svolgimento di tale illecita attività.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (d.l. n. 42 del 2021): il ripristino delle contravvenzioni igienico-sanitarie e le prime ricadute operative del d.lgs. n. 27 del 2021 in tema di controlli ufficiali sugli alimenti (Rel.: n. 16/2021 del 29 marzo 2021)
I terreni a uso civico non possono essere sottratti alla loro funzione di tutela ambientale e dei diritti delle collettività locali.
di Stefano DELIPERI
TAR Piemonte Sez. II n. 243 del 4 marzo 2021
Ambiente in genere.Valutazione di incidenza intervento in SIC
La valutazione di incidenza ambientale dell'opera progettata sui siti di interesse comunitario (s.i.c.), ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE, e sulle zone di protezione speciale (z.p.s.), in base alla Direttiva n. 79/409/CEE[…], è volta ad accertare il carattere significativo dell'incidenza ambientale dell'intervento sui siti protetti, in riferimento al rischio di compromissione dell'integrità dei siti stessi; trattasi di esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile da parte del giudice amministrativo soltanto nelle circostanze in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta dall'amministrazione in modo inadeguato, in particolare sulla base di un'istruttoria carente e con motivazione insufficiente.
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