Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale sent. 258 del 2 dicembre 2020
Oggetto: Ambiente - Energia - Norme della Regione Puglia - Norme in materia di promozione dell'utilizzo dell'idrogeno e disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento e rifacimento di impianti esistenti di produzione di energia da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare - Piano regionale dell'idrogeno - Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali dei progetti - Disciplina delle modifiche sostanziali o non sostanziali ai fini dell'individuazione del regime abilitativo degli interventi - Rinnovo del titolo abilitativo - Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7657 del 3 dicembre 2020
Rifiuti.Presupposti per ordinare al proprietario del suolo la rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune
Ai fini della legittimità dell’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati emesso dal Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (e, oggi, dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nei confronti del proprietario del suolo è necessario il previo accertamento a suo carico dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa nello sversamento dei rifiuti medesimi; in particolare, ove dello sversamento siano responsabili soggetti diversi dal proprietario, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte di quest’ultimo, in quanto nel nostro sistema la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, di modo che la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno
Norme speciali sui formulari per il trasporto dei rifiuti dopo le modifiche del dlgs 116/20201 (Parte II)
di Bernardino ALBERTAZZI
Cass. Sez. III n. 31741 del 12 novembre 2020 (UP 29 set 2020)
Pres. Rosi Est. Corbetta Ric. Moliterni
Rumore.Attività svolte in ambito condominiale
Perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio
Trasporto dei rifiuti e profili di responsabilità aziendale
di Andrea DEL PRETE
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6660 del 30 ottobre 2020
Urbanistica.La sanatoria edilizia dell’art. 38 D.P.R. n. 380 del 2001 è applicabile solo ai vizi procedimentale
In termini generali, il titolo edilizio rilasciato ex art. 38 d.p.r. n. 380 del 2001 ha la funzione di sanatoria di un pregresso titolo affetto da vizi procedimentali : il proprium del provvedimento, dunque, non è la spendita attuale del potere autorizzatorio, ma la sanatoria di vizi procedimentali che affliggevano un pregresso titolo edilizio e che ne avevano comportato l’annullamento. In altre parole, il titolo ex art. 38 emenda un pregresso titolo annullato per vizi procedimentali, consentendo a questo di esplicare pienamente i propri effetti. Tali effetti sono evidentemente recuperati alla legalità “ora per allora”, ossia con effetto anche de praeterito nei limiti in cui i vizi del pregresso titolo avessero natura solo procedimentale e non attenessero alla possibilità giuridica di eseguire l’intervento (ossia alla conformità urbanistico-edilizia dell’opus) ed il progetto sia rimasto inalterato.
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