Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Pen. Sez. III n. 31182 del 9 novembre 2020 (Up. 16 set. 2020)
Pres. Di Nicola Est. Scarcella Ric.Galli
Urbanistica.Lottizzazione e prescrizione del reato
In tema di lottizzazione abusiva, in caso di impugnazione del PG contro una sentenza di proscioglimento emessa in primo grado per intervenuta prescrizione ma che abbia accertato la sussistenza del reato esclusivamente sotto il profilo oggettivo, motivando erroneamente circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, omettendo di disporre la confisca, la Corte di Cassazione - ove la prosecuzione del giudizio di primo grado sia stata determinata dalla necessità di accertare un reato diverso dell'illecito lottizzatorio (nella specie, il delitto di abuso d'ufficio) e il reato edilizio sia dichiarato estinto per prescrizione, maturata in data antecedente alla celebrazione del giudizio di primo grado ma non eccepita tempestivamente dall'imputato -, nel rilevare che tanto il giudice di appello quanto quello di primo grado non abbiano motivato adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico, deve disporre l'annullamento con rinvio, al fine di consentire al giudice di appello di pronunciarsi sulla confisca in base all'art. 578-bis, c.p.p., non potendo disporre la revoca della statuizione ablatoria.
Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6300 del 19 ottobre 2020
Beni ambientali.Accertamento postumo della compatibilità paesaggistica
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, è consentito esclusivamente in relazione a quei lavori che non abbiano determinato “creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce tassativamente il rilascio della sanatoria paesaggistica, per cui la reiezione della relativa istanza assume carattere vincolato
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il formulario d’identificazione per il trasporto dopo le modifiche del dlgs 116/2020 (Parte I)
di Bernardino ALBERTAZZI
Consiglio di Stato Sez. II n. 6678 del 30 ottobre 2020
Beni Ambientali.Sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell'opera
L’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che peraltro non consente la cd. sanatoria paesaggistica tramite il pagamento di una somma pecuniaria in caso di opere che comportano aumenti di volumetria) prevede la sanzione pecuniaria come alternativa alla sanzione di carattere reale della rimozione dell’opera realizzata senza autorizzazione paesaggistica, rimettendo la scelta tra le due all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Dunque, la sanzione è delineata non come mera sanzione pecuniaria, ma come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante; proprio in funzione della sua natura di carattere ripristinatoria alternativa alla demolizione viene ragguagliata "al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione” e, in base all’art. 167 del d.lgs. 42 del 2004 , le somme “sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate”. Pertanto, come in generale per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia, tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere punitivo, con la conseguenza che sono sottratte al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, di cui alla legge n. 24 novembre 1981, n. 689, mentre la natura ripristinatoria le rende trasmissibili agli eredi come già affermato per le sanzioni pecuniarie in materia edilizia sostitutive di interventi di carattere ripristinatorio
Cass. Pen. Sez. III n. 31513 del 11 novembre 2020 (Up. 29 set. 2020)
Pres. Rosi Est. Reynaud Ric.Ciorra
Nucleare.Stabilimenti termali
Con riguardo alla violazione degli obblighi dell’esercente uno stabilimento termale di effettuare le misurazioni di concentrazione media annua di radon nell’aria al fine di valutare il rischio di esposizione dei lavoratori, vi sia continuità normativa tra la contravvenzione prevista dall’art. 142 bis d.lgs. 230/1995 e quella prevista dall’art. 205, comma 1, d.lgs. 101/2020, quest’ultima, peraltro, più severamente punita – e facente riferimento ad un livello il valore medio annuo di concentrazione di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro inferiore - con conseguente necessità di fare applicazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6658 del 30 ottobre 2020
Rifiuti.Obblighi di bonifica
Il proprietario di un sito contaminato, in quanto dominus gravato da obblighi di custodia, è tenuto a porre in essere le misure di prevenzione, tra cui rientrano le MISE. La bonifica di un sito tuttora inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento, ma che sia subentrata a quella responsabile per effetto di operazioni societarie avvenute pure nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e ciò quand’anche le condotte inquinanti siano state poste in essere in epoca antecedente all’introduzione, nell’ordinamento giuridico, dell’istituto della bonifica
Pagina 449 di 652