Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di giustizia (Quarta Sezione) 28 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/1535 – Norme e regole tecniche – Aerogeneratori – Direttiva 2006/123/CE – Nozione di “servizio” – Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Obiettivi nazionali generali obbligatori – Norma nazionale relativa alle procedure di autorizzazione che si applica agli impianti di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili – Proporzionalità – Normativa di uno Stato membro che prevede restrizioni quanto alla localizzazione delle centrali eoliche»
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3636 del 8 giugno 2020
Urbanistica. Ordine di demolizione e danno ambientale
In presenza di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo l’emanazione dell’ordine di demolizione assume, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, carattere doveroso e vincolato senza che possa in alcun modo rilevare lo stato di avanzamento dei lavori o la natura della tutela gravante sull’area. La natura vincolata del provvedimento ripristinatorio esclude che la sua adozione sia subordinata all’esistenza di un danno ambientale.
Corte di giustizia (Grande Sezione) 25 giugno 2020
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull’ambiente – Autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi” – Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione stabilite da un’ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l’attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell’Unione – Presupposti
Cass. Sez. III n. 17174 del 5 giugno 2020 (UP 3 mar 2020)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. PM in proc. Ceirano
Rifiuti.Delega di funzioni
Pur essendo l’istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 16 ss. del d. lgs. n. 81 del 2008), tuttavia tale previsione è stata ritenuta operante anche in altri settori, come ad esempio in tema di osservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali , in relazione alla disciplina penale dei prodotti alimentari e in materia ambientale, essendosi ogni volta precisato che, in ognuno di questi settori, al fine di giustificare l’esonero da responsabilità dei soggetti deleganti, resta ovviamente ferma la necessità di verificare l’esistenza dei requisiti di validità della delega, occorrendo cioè, oltre la forma scritta, che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, essendo altresì necessario che la delega abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza delegati
Corte di giustizia (Prima Sezione) 28 maggio 2020
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2011/92/UE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Partecipazione del pubblico al processo decisionale – Irregolarità che inficiano la procedura di autorizzazione di un progetto – Accesso alla giustizia – Limitazioni previste dal diritto nazionale – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Deterioramento di un corpo idrico sotterraneo – Modalità di valutazione – Diritto dei singoli all’adozione delle misure al fine di impedire l’inquinamento – Legittimazione ad agire dinanzi ai giudici nazionali»
Consiglio di Stato Sez. IV n.3630 del 8 giugno 2020
Ambiente in genere.Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia di cui si tratta sono previste da una legge speciale dello Stato, il testo unico in materia ambientale 152/2006, per il caso particolare della salvaguardia idrogeologica, e quindi prevalgono sulla disciplina generale della salvaguardia urbanistica di cui alla legge regionale
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