Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Veneto Sez. II n.124 del 4 febbraio 2020
Rifiuti.End of waste
La cessazione della qualifica di rifiuto, con conseguente sottrazione del materiale alla disciplina di tutela per esso prevista, costituisce operazione consentita solo se il materiale risultante dall’operazione di recupero, prima ancora di essere utilizzato e commercializzato come prodotto, rispetti tutti i requisiti previsti dall’art. 184-ter D.Lgs. 152/06, tra i quali, quello della sua idoneità a non arrecare pregiudizi all’ambiente. L’art. 29-sexies D.Lgs. 152/06 attribuisce all’autorità titolare del potere autorizzatorio il potere di imporre le prescrizioni necessarie a “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”. A tale potere, che ha portata generale, non possono ritenersi sottratte le attività di recupero già autorizzate “caso per caso” svolte in forza di titoli non ancora scaduti, quand’anche tali titoli fossero ritenuti illegittimi, diversamente opinando risultandone irragionevolmente depotenziata la funzione tutoria assegnata ai regimi autorizzatori vigenti in materia ambientale.
Cassazione civile Sez. II n. 4459 del 20 febbraio 2020 (UD 10 dic 2019
Pres. Giusti Est. Giusti Ric.Ireti spa.
Acque.Sanzioni amministrative e competenze
La sanzione amministrativa conseguente all'apertura di uno scarico non autorizzato può essere applicata anche dalla Provincia delegata dalla Regione, ancorché il TU ambientale attribuisca la competenza alla Regione
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1137 del 13 febbraio 2020
Danno ambientale.Spese di lite nelle controversie in materia ambientale alla luce del diritto europeo
La Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni ambientali e le direttive applicative - che, in parte qua, non introducono precetti puntuali e inderogabili in capo agli Stati lasciando loro ampi margini di flessibilità applicativa - non comportano una deroga al principio della soccombenza di cui all’art. 26 c.p.a., posto che il pagamento delle spese di lite non configura una barriera all’accesso alla giustizia in materia ambientale, mentre il diritto UE mira principalmente a questo obbiettivo e solo in via riflessa alle difficoltà insite nella gestione del processo (segnalazione Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 6510 del 19 febbraio 2020 (UP 6 nov 2019)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Memoli
Urbanistica.Decorrenza prescrizione
La valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1009 del 10 febbraio 2020
Urbanistica.Legittimazione ad impugnare atti riguardanti il regime urbanistico-edilizio di aree confinanti
La legittimazione ad impugnare atti riguardanti il regime urbanistico-edilizio di aree confinanti sussiste ogni qual volta il progettato intervento, pur concernente un'area che non appartiene al ricorrente, incida negativamente sui suoi beni, sì da comprometterne la fruizione o il valore. Dall'approvazione e dall'esecuzione delle scelte urbanistiche deve derivare al ricorrente un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica. Ne consegue che, ai fini del radicamento delle condizioni legittimanti l'azione, è necessario che si verifichi uno specifico vulnus alla sfera giuridica dei soggetti che si trovano in una situazione di stabile collegamento con l'area interessata, cioé che l'intervento contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente
Cass. Sez. III n. 7220 del 24 febbraio 2020 (UP 27 nov 2019)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Nigro
Ambiente in genere.Procedura prescrittiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/2006
La procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/2006 non è affatto obbligatoria e, al pari dell’omologa procedura prevista dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui agli artt. 20 e ss. del d.Lgs. n. 758 del 1994, l'omessa indicazione, da parte dell'organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale
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