Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 7589 del 26 febbraio 2020 (UP 14 nov 2019)
Pres. Sarno Est. Gentili Ric. Kweku
Rifiuti.Cessazione della qualifica di rifiuto
Affinché un bene o una sostanza perda la qualifica di rifiuto, è necessario che la stessa sia stata preventivamente sottoposta ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che, sebbene le stesse possano consistere anche in operazioni di cernita e di selezione di beni, fin tanto che non si sono esaurite non comportano né la cessazione della attribuzione della qualifica di rifiuto ai beni in questione né, tanto meno, la estraneità di essi alla disciplina in materia di rifiuti (si veda, infatti, sul punto, il comma 5 del citato art. 184-ter, del dlgs n. 152 del 2006).
Consiglio di Stato Sez. II n.915 del 4 febbraio 2020
Urbanistica.Adozione strumento urbanistico e scelte dell'amministrazione
Le scelte effettuate dall'Amministrazione, in concomitanza con l'adozione di uno strumento urbanistico, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l'Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell'individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l'uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie, precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico e, tra l'altro, non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche. In tal senso, la scelta compiuta in un piano generale (o in una variante ad esso) di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione, in quanto essa trova giustificazione nei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni
Cass. Sez. III n. 7232 del 24 febbraio 2020 (CC 5 feb 2020)
Pres. Izzo Est. Ramacci Ric. Di Milo
Urbanistica.Esecuzione dell’ordine di demolizione e diritto all’abitazione
L'art. 8 CEDU, non evidenzia alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, con la conseguenza che l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, che afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato, non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio tutelato dalla convenzione EDU.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 864 del 3 febbraio 2020
Urbanistica.Acquisizione immobile abusivo al patrimonio comunale e convenzione EDU
Deve escludersi che la disciplina su cui poggia il provvedimento di accertamento di inottemperanza con l'effetto acquisitivo ex lege al patrimonio comunale, impugnato in primo grado, comporti una compressione illegittima del diritto di proprietà o violi i principi in tema di sanzioni penali e di garanzia del diritto di proprietà sanciti dalla CEDU, con la conseguente manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117 Cost.
Corte costituzionale n. 30 del 21 febbraio 2020
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile - Ambito di applicazione - Riordino e rigenerazione del tessuto edilizio urbano - Previsione che gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 sino ad un massimo del 40 per cento dell'altezza dell'edificio esistente.
Dispositivo: inammissibilità
Cass. Sez. III n. 5508 del 12 febbraio 2020 (UP 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Zunica Ric. Ardigò
Urbanistica.Lottizzazione e strumento urbanistico in contrasto con norme di rango sovraordinato
Il reato di lottizzazione abusiva è configurabile anche quando lo strumento urbanistico esiste ed è rispettato dai privati autori dell’intervento edilizio, ma è esso stesso in contrasto con norme di rango sovraordinato, posto che l’interesse protetto dalla legge non è soltanto quello di assicurare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, ma è anche quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena aderenza al programmato assetto urbanistico.
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