Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3647 del 3 luglio 2019
Urbanistica.Esclusione della preventiva valutazione di sanabilità delle opere da parte del Comune
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 (che ha sostituito l’art. 13 della legge n. 47/1985) si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire l’Amministrazione comunale deve disporne senz’altro la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse
TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3669 del 4 luglio 2019
Sviluppo sostenibile.Fasi del procedimento autorizzatorio
L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 14-quater della legge n. 241/1990 – esige, dopo la conclusione della conferenza di servizi, l’atto di autorizzazione unica; sicché per quanto riguarda lo specifico procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, l’istituto della conferenza di servizi resta caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, di valenza esoprocedimentale effettivamente determinativa della fattispecie
TAR Campania (SA) Sez. II n.1123 del 25 giugno 2019
Beni culturali.Irrilevanza dello stato di abbandono
Lo stato di abbandono di un bene di per sé non osta alla dichiarazione di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - potendo un manufatto in condizione di degrado ben costituire oggetto di tutela storico-artistica, sia per i valori che ancora presenta, sia per evitarne l'ulteriore decadimento. In sede di dichiarazione di interesse storico-artistico è, tuttavia, onere dell'Amministrazione dei beni culturali prendere in considerazione le puntuali obiezioni sollevate dall'Amministrazione comunale proprietaria dell'immobile.
TAR Campania (SA) Sez. II n.1181 del 1 luglio 2019
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e variazioni incidenti sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati.
Poiché sussiste lottizzazione abusiva in tutti i casi in cui si realizza un’abusiva interferenza con la programmazione del territorio, la verifica dell’attività edilizia realizzata nel suo complesso può condurre a riscontrare un illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa anche nei casi in cui le variazioni apportate incidano esclusivamente sulla destinazione d’uso dei manufatti realizzati: invero, proprio la formulazione dell’art. 30 d. P. R. n. 380/2001 impone di affermare che integra un’ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l’assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita adeguamento degli standards”
TAR Calabria Sez. dist. RC n. 387 del 17 giugno 2019
Urbanistica.Altezza massima degli edifici di nuova costruzione
La ratio della norma, nel riferirsi all’altezza “degli edifici preesistenti e circostanti”, è quella di porre a riferimento della nuove costruzioni, o dell’ampliamento di costruzioni esistenti, l’altezza degli immobili contigui al fine di mantenere, in un assetto edilizio circoscritto e già consolidato caratteristiche di omogeneità. Pertanto, nel caso in cui la disciplina urbanistico-edilizia prescriva che l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare l'altezza di quelli “preesistenti circostanti”, tale parametro (gli edifici “circostanti”) non può che riferirsi agli edifici limitrofi a quello costruendo, coerentemente con la ratio della norma, preordinata ad evitare che fabbricati contigui o strettamente vicini presentino altezze marcatamente differenti e a far sì che restino omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione
TAR Calabria Sez. dist. RC n. 428 del 28 giugno 2019
Urbanistica.Censure dirette a contestare la legittimità del provvedimento demolitorio non impugnato
L'inottemperanza all'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva entro il termine previsto costituisce presupposto e condizione per l'irrogazione della sanzione della gratuita acquisizione al patrimonio comunale della struttura edilizia e il relativo provvedimento, oltre ad essere atto dovuto e consequenziale, privo di contenuti discrezionali, ha carattere meramente dichiarativo in quanto l'acquisizione avviene automaticamente per effetto dell'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione. Conseguentemente, in sede di impugnazione del provvedimento di acquisizione, non possono essere dedotte censure dirette a contestare la legittimità del provvedimento demolitorio non impugnato
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