Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 18467 del 16 maggio 2025 (CC 19 mar 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. Colella
Urbanistica.Principio di proporzionalità ed esecuzione della demolizione ordinata dal giudice
Il principio di proporzionalità presuppone la cogenza dell'ordine di demolizione dell'opera abusivamente realizzata e la sua inderogabile funzione ripristinatoria di un "ordine urbanistico" tuttora violato, non potendo essere utilizzato per eludere tale funzione con il rischio di legittimare 'ex post', nei fatti, condotte costituenti reato e di consolidarne il relativo prodotto/profitto. Esso si frappone all'esecuzione dell'ordine di demolizione per ragioni estranee alla adozione dell'ordine stesso; esso non incide nella fase deliberativa dell'ordine, bensì in quella esecutiva. Per questo i fatti addotti a sostegno del rispetto del principio di proporzionalità devono essere allegati (e accertati) in modo rigoroso, dovendosene far carico (quantomeno sul piano dell'allegazione) chi intende avvalersene per paralizzare (per vero comunque temporaneamente dovendosi escludere una revoca definitiva) il ripristino di un ordine violato. In altri termini il principio di proporzionalità non può essere indiscriminatamente e genericamente dedotto e utilizzato per legittimare la violazione dell'ordine di demolizione irrevocabilmente e necessariamente impartito dal giudice, poiché a tanto si arriverebbe opponendo sempre e comunque la violazione del domicilio o di altri diritti o interessi personali.
Consiglio di Stato Sez. V n. 3262 del 15 aprile 2025
Ambiente in genere.Proroga del termine di validità del parere positivo di compatibilità ambientale
La valutazione di impatto ambientale è un intervento amministrativo tecnico-discrezionale finalizzato a tutelare un determinato contesto ambientale dagli effetti nocivi che gli possono derivare dalla realizzazione di un nuovo impianto tecnologico-industriale; dunque, per motivi logici, consustanziali alla sua natura, oltre che giuridici, la relativa verifica non può che essere attualizzata e riferita al preciso momento nel quale il progetto esaminato inizia l’iter costruttivo. Affermare, al contrario, che, in sede di proroga, essa avrebbe una funzione meramente ricognitiva dell’esistenza, ora per allora, dei presupposti per assentire l’intervento, significherebbe compromettere la natura dell’istituto e degradarlo a mero orpello formale e burocratico. Ripetesi, ammesso che sia implicata dalla suddetta norma, la differenza tra proroga e rinnovo è esclusivamente rinvenibile nella non necessità, per la prima, che venga riavviato l’intero procedimento, ma certamente non nell’esonerare quest’ultima, così come preteso dalla doglianza in esame, dalla verifica in concreto, rispetto al “qui ed ora”, della sua compatibilità rispetto all’ambiente in cui l’impianto di cui al progetto sarà realizzato
Corte di Giustizia (Seconda Sezione) 15 maggio 2025
« Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Registro dell’Unione – Regolamento (UE) n. 389/2013 – Iscrizione di una restituzione delle suddette quote in tale registro – Irrevocabilità delle operazioni – Articolo 40 – Annullamento delle operazioni completate – Articolo 70 – Restituzione in forza di una disposizione dell’Unione successivamente invalidata dalla Corte – Impossibilità, per il gestore, di recuperare le quote interessate per il periodo di cui trattasi – Validità »
Operatività degli Atti di Programmazione degli Interventi in Campania secondo le previsioni della L. R. 16/2004
di Antonio VERDEROSA
La compartecipazione criminosa al reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti
di Vincenzo PAONE
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3325 del 16 aprile 2025
Elettrosmog.Criteri di installazione delle infrastrutture di rete
Le infrastrutture di rete costituiscono opere a standard tecnico, ovvero fanno parte di quelle attrezzature necessarie per assicurare ad un’area l’idoneità insediativa sul piano tecnico (al pari delle strade residenziali, i parcheggi, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione), prima ancora che relazionale (come invece le opere di urbanizzazione secondaria). In quanto indispensabili rispetto all’edificabilità dell’area, le infrastrutture di rete sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale. L’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria non significa che le predette infrastrutture possano essere localizzate indiscriminatamente in ogni parte del territorio comunale. Sono fatte salve le limitazioni ‒ poste da specifiche disposizioni di legge ‒ imposte da esigenze imperative connesse alla difesa, alla sicurezza dello Stato, alla protezione civile, alla tutela dell’ambiente, alla protezione dei dati personali e alla salute pubblica (art. 3, comma 4, del Codice), nonché a tutela dei beni culturali e delle servitù militari (art. 43 comma 5, del Codice).
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