Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8276 del 12 settembre 2023
Rifiuti.Produzione e attività di lavorazione industriale e TARI
Le aree o locali destinate specificamente alla produzione e attività di lavorazione industriale sono generative di rifiuti speciali e, come tali, sottratte al prelievo Tari. L’art. 184, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 152 del 2006 considera infatti rifiuti speciali «i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2», e cioè se diversi dai rifiuti urbani, come definiti dal precedente art. 183, comma 1, lettera b-ter); quest’ultimo elenca a sua volta varie categorie di rifiuti, cui sono estranei quelli formati nell’ambito delle attività di lavorazione industriale, anche rispetto alla categoria generale di cui al n. 2 (i.e., «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»), considerato che, in radice, le attività di cui al richiamato allegato L-quinquies non includono quelle relative alla lavorazione industriale”.
Aspetti coesistenti nell’ordine di demolizione e in una convenzione urbanistica scaduta
di Maurizio Maria LUCCA
Cass. Pen. Sez. III n. 39196 del 27 settembre 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Blasetti ed altri
Acque.Reato di getto o versamento pericoloso di cose
Il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell’art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cd. reato omissivo improprio), ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo.
TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 2068 del 11 settembre 2023
Urbanistica.Formazione del silenzio assenso
Il comma 8 dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce poi che <<Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali…>>. La conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non è necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso. La conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie: il titolo edilizio si forma quindi per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.
TAR Lombardia (MI) Sez.III n. 2060 del 6 settembre 2023
Beni culturali.Criteri di assoggettamento a vincolo
Mentre i beni che hanno un valore culturale intrinseco di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 10, comma 3 d.lgs. n. 42 del 2004, possono essere assoggettati a vincolo solo se la loro realizzazione risale ad oltre settanta anni (ex art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004), i beni di interesse culturale «relazionale» non sono assoggettati a tale limite, essendo di per sé rilevante, affinché il vincolo possa essere legittimamente apposto, il loro collegamento con fatti storici
Cass.Pen. Sez. III n. 39195 del 27 settembre 2023 (UP 3 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Galanti Ric. Benedetto ed altro
Ecodelitti.Inquinamento ambientale e discarica
Le norme che disciplinano la gestione del percolato all’interno di una discarica concorrono sicuramente, da un lato (in quanto norme primarie), a valutare la condotta in termini di abusività e, dall’altro, a circoscrive l’ambito della norma precauzionale da rispettare. Numerose norme contenute nell’articolato del d. lgs. 36/2003 (art. 8, comma 1, lettera e) ed i), articolo 11, articolo 13, comma 1, nonché degli allegati al decreto (punti 1.2.1., 1.3, 2.2 dell’allegato 1) evidenziano infatti come, sia nella fase di gestione operativa che di gestione post mortem della discarica, gravi sul gestore, pubblico o privato che sia, un preciso obbligo di: 1) Ridurre al minimo il battente del percolato; 2) Prelevare il percolato, trattarlo e smaltirlo; 4)Ridurre il più possibile la produzione di percolato da precipitazioni meteoriche; 5) Porre in essere tutte le azioni possibili al fine di evitare la tracimazione, il ruscellamento o comunque il rilascio di percolato al di fuori del perimetro della discarica. Tutte queste attività rientrano nella posizione di garanzia che la legge pone in capo a chi, a diverso titolo, realizza o gestisce la discarica, la cui violazione integra, senza dubbio, gli estremi della «colpa specifica», in cui la valutazione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento assume natura semplificata.
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