Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 8187 del 6 settembre 2023
Ambiente in genere.Procedure di autorizzazione
Ai sensi dell’art. 27 bis, comma 1, d.lgs. 152/2006 spetta all’amministrazione proponente individuare le amministrazioni deputate al rilascio delle “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto”. L’ampia dizione del comma 2 del d.lgs. cit. prevede che l’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sia comunicata “a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto”, sicché se ne desume che non esiste una disposizione normativa che stabilisca in modo preciso, rigido e definitivo la distanza legale entro la quale vi sia un impatto ambientale talmente rilevante da dover coinvolgere tutti gli enti e tutte le amministrazioni presenti entro la stessa distanza dall’impianto.
Cass.Pen. Sez. III n. 37847 del 15 settembre 2023 (UP 15 giu 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Soadafora
Caccia e animali.Reato di uccisione di animali
La nozione di "necessità" che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544 bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. La crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 4848 del 23 agosto 2023
Ambiente in genere.Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo e poteri della PA
In base all'art. 54 cod. nav., rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione ha una potestà sanzionatoria che può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento. Deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 codice navigazione non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima. Invero, al riguardo, devono ritenersi valevoli i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, pur nel differente ambito degli abusi edilizi, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; la figura del “contravventore” (art. 54 cit.) comprende non solo di colui che risulta essere proprietario catastale della costruzione abusivamente edificata in zona demaniale, ma anche di chi abbia in concreto serbato un contegno antigiuridico ex art. 54 Cod.Nav. e finanche di chi ritrae un beneficio dalla disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio rende evidente come l’ordine di rimozione debba essere indirizzato nei confronti del soggetto che abbia serbato un contegno antigiuridico, determinando con un comportamento volontario l’occupazione di uno spazio demaniale; il che è da escludere allorché la collocazione tale contegno non sia il frutto di una scelta arbitraria del ricorrente, bensì di un evento calamitoso che configura una causa di forza maggiore
Cass.Pen. Sez. III n. 36263 del 31 agosto 2023 (UP 12 lug 2023)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. Berti
Urbanistica.Momento consumativo del reato di violazione di sigilli
Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può essere ritenuto coincidente con quello dell’accertamento (in tal caso il primo successivo all’apposizione dei sigilli) sulla base di elementi indiziari, di considerazioni logiche (l’inosservanza dei doveri imposti avviene generalmente a distanza di qualche tempo dall’apposizione dei sigilli), ovvero di fatti notori e massime di esperienza (l’accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, perlopiù, di denuncia anonima), salvo che venga rigorosamente provata l’esistenza di situazioni particolari o anomale, idonee a confutare la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l’epoca di commissione del fatto
TAR Liguria Sez. II n. 832 del 3 ottobre 2023
Caccia e animali.Piano faunistico-venatorio regionale e ampliamento oasi di protezione faunistica
In sede di approvazione di un piano faunistico-venatorio regionale, è legittimo disporre l'ampliamento di un'oasi di protezione faunistica, ai fini della sosta e dello svernamento di uccelli migratori, anche in seguito alla pronuncia di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto un tale ampliamento garantisce di per sè un più elevato standard di tutela dell'ambiente nello specifico contesto territoriale, con conseguente inutilità di ulteriori verifiche al riguardo (segnalazione e massima di A. Atturo)
TAR Umbria Sez. I n. 506 del 5 settembre 2023
Rifiuti.Interventi di bonifica
Dalla piana lettura delle disposizioni di settore emerge un chiaro intento di semplificazione procedimentale e di individuazione di un unico soggetto responsabile di tutte le attività amministrative ed operative finalizzate alla risoluzione delle problematiche connesse all’inquinamento; tale soggetto, all’approvazione del progetto dallo stesso presentato, risulta titolare dell’autorizzazione regionale, sostitutiva a tutti gli effetti delle autorizzazioni, delle concessioni, dei concerti, delle intese, dei nulla osta, dei pareri e degli assensi previsti dalla legislazione vigente, necessaria all’attuazione della bonifica. Espressamente il Legislatore ha ricompreso tra le autorizzazioni sostituite dall’autorizzazione regionale sul progetto di bonifica quelli relativi «allo scarico delle acque emunte dalle falde». Quanto sopra non impedisce che il “soggetto responsabile” che abbia presentato il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, ottenendone l’approvazione con valenza di autorizzazione unica ambientale all’esecuzione degli interventi in esso previsti, si avvalga di soggetti terzi per l’esecuzione delle singole lavorazioni, ferma restando la sua responsabilità nei confronti dell’Amministrazione in relazione alla corretta osservanza delle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di rilascio dell’autorizzazione, che dunque deve essere intestata al medesimo soggetto.
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