Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Considerazioni sugli effetti delle semplificazioni legislative introdotte in materia di TLC
di Giuseppe TEODORO
Consiglio di Stato Sez. VII n. 8225 del 23 settembre 2022
Urbanistica.Demolizione e cognizione del giudice amministrativo
La cognizione sulla legittimità di un ordine di demolizione di opere edilizie abusive è devoluta al giudice amministrativo anche laddove vi sia il presupposto dell'accertamento incidentale della demanialità del terreno su cui insiste il manufatto da demolire. L'accertamento del carattere pubblico di una strada non eccede, in verità, l'ambito della competenza del giudice amministrativo se costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento amministrativo contestato
Cass. Sez. III n. 38103 del 10 ottobre 2022 (CC 31 mag 2022)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Santamaria
Beni ambientali.Effetti del d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
Con l’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 n. 31, è rimasta inalterata la struttura della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 181 del Dlgs. 42/04, siccome imperniata sulla effettuazione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa. Si sono solo escluse, dal novero delle attività richiedenti, ex art. 146 e ss. del Dlgs. 42/04, l’autorizzazione paesaggistica, alcune tipologie di opere. Con il limitato effetto per cui, dalla entrata in vigore del predetto Decreto del Presidente della Repubblica, l’effettuazione dell’opera in assenza di nulla osta paesaggistico, per la quale comunque vanno rispettate le disposizioni di cui alle norme finali del capo III del Decreto medesimo, non assume rilievo penale sul piano paesaggistico.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8170 del 23 settembre 2022
Urbanistica.Determinazione del il trattamento sanzionatorio articolo 24 TU edilizia
La natura e tipologia dell’abuso non può determinare l’inoperatività della disposizione di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001. Né tale soluzione può sostenersi in ragione delle ritenute difficoltà di adeguamento di un sistema calibrato sugli incrementi di superficie ai casi in cui si accerti esclusivamente una maggior cubatura illegittima. Invero, deve considerarsi come la previsione di cui all’art. 34, co. 2, del D.P.R. n. 380/2001 consenta, comunque, di determinare il trattamento sanzionatorio. Infatti, la previsione in esame opera un rinvio in senso materiale alla L. n. 392/1978, riferito ad una specifica metodologia di calcolo del costo di produzione degli immobili, al di là ed indipendentemente dall'attuale loro vigenza nella materia delle locazioni urbane; infatti, sebbene il testo unico racchiuso nel DPR n. 380 sia ben successivo alla riforma dell'equo canone, questo non si è adeguato al nuovo regime ex l. 9 dicembre 1998 n. 431 né allora, né adesso, nonostante tutte le novelle intervenute nella disciplina dell'edilizia. Pertanto, le regole racchiuse nella L. n. 392/1978 costituiscono il punto di riferimento necessario per la determinazione della sanzione, secondo una precisa scelta legislativa che, come già spiegato, non può essere elusa con interpretazioni non aderenti a tale dato normativo di riferimento.
Corte costituzionale n. 217 del 21 ottobre 2022
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 - Stato legittimo dell'immobile - Previsione che lo stato legittimo di immobili in proprietà o in disponibilità di soggetti non autori di variazioni non essenziali, risalenti a epoca anteriore al 30 gennaio 1977 e dotati di certificato di abitabilità/agibilità, coincide con l'assetto dell'immobile al quale si riferiscono i predetti certificati - Previsione che lo stato legittimo di immobili realizzati in zone esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali piani regolatori in epoca anteriore al 1° settembre 1967 è attestata dall'assetto dell'edificio realizzato entro quella data e adeguatamente documentato, non assumendo efficacia l'eventuale titolo abilitativo rilasciato in epoca precedente.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Corte costituzionale n. 216 del 21 ottobre 2022
Oggetto: Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Impianti fotovoltaici a terra - Previsione che non sono idonee per la relativa realizzazione, tra le altre, le aree individuate dal piano regolatore comunale in esito alla conformazione al Piano paesaggistico regionale [PPR] e a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione [NTA] del PPR - Individuazione delle aree non idonee prevista limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti di potenza superiore a 1 MW. Condizioni - Previsione, in particolare, che la realizzazione non comprometta un bene paesaggistico, alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-percettivo e creando un notevole disturbo della sua leggibilità - Ubicazione dell'impianto in aree non visibili da strade di interesse panoramico e senza compromettere visuali panoramiche o coni visuali e profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti urbanistici comunali conformati - Imposizione che sia assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante l'Abaco delle aree compromesse e degradate.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale
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