Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 2462 del 4 aprile 2022
Beni ambientali.Imposizione vincolo ambientale e discrezionalità
La tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico; l’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso
Cass. Sez. III n. 18527 del 11 maggio 2022 (UP 24 mar 2022)
Pres. Ramacci Est. Di Stasi Ric. Belardo ed al.
Urbanistica.Confisca area abusivamente lottizzata e protezione della proprietà
Ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l'aspetto dell'individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall'attività lottizzatoria e ad essa funzionali. E’ conforme al principio di protezione della proprietà di cui all'art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, la confisca di tutta l'area oggetto della lottizzazione, compresi gli edifici sulla stessa realizzati, laddove la complessiva operazione edilizia realizzata abbia determinato il completo stravolgimento della destinazione urbanistica dei terreni, modificandola.
Sulla nozione di sopraelevazione con effetti edilizi, civilistici e sismici (anche con richiamo all’art. 90 del d.P.R. 380/2001)
di Mauro FEDERICI
Consiglio di Stato Sez. II n. 3059 del 22 aprile 2022
Rifiuti.Obblighi di bonifica ed incorporazione
Gli obblighi amministrativi di rilevo pubblicistico (che non sono in alcun modo assimilabili ai debiti privatistici) di messa in sicurezza, di redazione del piano di caratterizzazione e di bonifica, costituenti obblighi di fare, vengono trasmessi, in caso di incorporazione, dall’incorporata all’incorporante, sicché è corretto affermare che la responsabilità dell’inquinamento di un sito è di quest’ultima società, derivante dalla trasformazione della prima, a seguito di una sua vicenda evolutiva e modificativa (nella fattispecie conservando anche l'oggetto sociale). Diversamente opinando, si consentirebbe ad una società autrice di un grave inquinamento ambientale (con risvolti negativi su un’intera area e i suoi residenti) di poter neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria, con una palese conseguente frustrazione degli scopi della normativa di recupero ambientale e del principio “chi inquina paga”.
Cass. Sez. III n. 18513 del 11 maggio 2022 (UP 22 dic 2021)
Pres. Lapalorcia Est. Bernazzani Ric. Reccagni
Rifiuti.Materie fecali
L’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate nella stessa attività agricola, la predetta esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l’effettiva riutilizzazione nell’attività agricola deve essere dimostrata dall’interessato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3393 del 29 aprile 2022
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e finalità delle disposizioni
In caso di lottizzazione, gli interventi materiali, idonei a stravolgere l’assetto del territorio, rendono non più praticabile la programmazione che risulta il bene giuridico protetto dalla norma. Le opere che trasformano attraverso l’urbanistica o l’edilizia i terreni devono essere interpretati in funzione alla ratio della norma, che oltre alla programmazione è costituita anche da un effettivo controllo del territorio da parte del Comune (un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standard). La fattispecie è da rinvenire quindi nella trasformazione urbanistica ed edilizia della zona, contraria alla normativa, e non nell'eventuale difformità delle singole opere alle norme vigenti
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