Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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L’anomala categoria italiana dei rifiuti urbani «per giacenza» su aree pubbliche
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 406 del 27 aprile
Ambiente in genere. VIA e tempistica della valutazione
La V.I.A. è una procedura di supporto per l'autorità competente volta ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad autorizzazione. Essa è quindi un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile. Ne consegue che, in linea generale, poiché l’oggetto della valutazione è il progetto di un’opera o di una sua modifica ancora da attuare, valutare ciò che è già stato realizzato ed edificato vanificherebbe gli obiettivi che il legislatore euro-unitario e nazionale si sono prefissati, (analizzare ex ante se la localizzazione e la realizzazione di una determinata opera, per come progettata, sia conciliabile con il determinato contesto geografico prescelto per la sua costruzione e, ove questo interrogativo sortisca una risposta favorevole, quale sia la soluzione progettuale che permetta di ottimizzare l'edificazione dell'opera con i preminenti valori presidiati mediante l'istituto in esame). Poiché, quindi, l’intera procedura ha come postulato la modificabilità del progetto, non avrebbe senso effettuare la valutazione dopo la realizzazione dell’opera. Sulla scia di tale impostazione si colloca l’art. 29 del codice dell’ambiente che prevede l’eccezionale possibilità di effettuare una valutazione di impatto ambientale c.d. “postuma” per assicurare alla Direttiva del 1985 il c.d. “effetto utile”, il quale non deve però essere esteso sino a consentire di «rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti.
Cass. Sez. III n. 18070 del 2 maggio 2022 (UP 20 gen 2022)
Pres. Aceto Est. Zunica Ric. Parodi
Beni Ambientali.Rimessione in pristino e demolizione
La rimessione in pristino contemplata dal d. lgs. n. 42 del 2004 presuppone generalmente (anche se non necessariamente) un quid pluris rispetto alla mera demolizione delle opere abusive, occorrendo cioè, alla luce dell’impatto delle attività abusive, il compimento di condotte di tempestivo recupero dell’area sottoposta al vincolo paesaggistico, che siano in grado di far riacquistare alla stessa il precedente aspetto esteriore, con conseguente recupero del suo originario pregio estetico.
TAR Lombardia (BS) Sez. II n. 395 del 26 aprile 2022
Urbanistica.Distanze tra edifici
Il presupposto di operatività dell’art. 9, co. 1 n. 2, D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968 è l’essere in presenza di un nuovo edificio, circostanza che non ricorre nel caso di "intervento di ristrutturazione edilizia" ex art. 3, co. 1 lett. d), del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ricomprendendo tale categoria, per espressa disposizione di legge, anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti”. In caso di intervento di demolizione e ricostruzione, non può, pertanto, parlarsi di nuovo edificio giacché, come si evince dall’art. 3, co. 1 lett. e) D.P.R. cit., può discorrersi di “intervento di nuova costruzione” solo per le opere ”di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti” (tra le quali, quindi, anche quelle di cui alla lettera d) sopra richiamata).
Cass. Sez. III n. 16953 del 2 maggio 2022 (UP 19 gen 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Cuomo
Urbanistica.Rilevanza delle risultanze catastali
La proprietà può essere provata, come tutti i fatti, anche con presunzioni e quindi anche attraverso il ricorso alle risultanze catastali. Ne consegue che le risultanze catastali possono costituire, anche in sede penale, valido indizio, valutato ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., della proprietà dell’area di sedime.
Corte EDU Sez. III Case of Solyanik v. Russia (Application no. 47987/15) 10 maggio 2022
Art 8 • Private life and home • Authorities’ ongoing illegal use of cemetery near applicant’s property, exposing him to an environmental nuisance • Blatant breach of domestic health regulations and unexplained delay in enforcement proceedings, thereby prolonging the illegality
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