Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9470 del 25 novembre 2024
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali e diniego
La disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale, specificamente contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., L. 7 agosto 1990, n. 241. Nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. d.lgs. n. 195 del 2005) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici. E' legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell'accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate.
Consiglio di Stato Sez. II n. 9447 del 25 novembre 2024
Urbanistica. Sulla natura della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e sulla conseguente non applicabilità della CEDU e della Carta di Nizza
La sanzione pecuniaria, alternativa alla demolizione, di cui all’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, non ha natura penale né finalità punitive, assolvendo ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso; ne discende la non applicabilità del principio di proporzionalità tra reato e sanzione prevista dall’art. 49 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dall’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nemmeno con riguardo al diritto di proprietà di cui agli artt. 17 CDFUE e 1 del primo protocollo CEDU, poiché le misure adottate in materia di violazioni edilizie: i) rientrano nel margine di apprezzamento rimesso agli Stati membri; ii) sono fornite di base legale; iii) sono volte al perseguimento dell’interesse generale al controllo del territorio e dell’uso dei ben; iv) non sono interessate, nel caso di specie, dalla tematica del c.d. abuso di necessità ai sensi dell’art. 8 CEDU, stante la natura pecuniaria e non reale della sanzione.
Il falso ideologico conseguente all’applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001
(Alias Come creare le condizioni per la modifica dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, il malcelato obiettivo della Legge di conversione del Salva Casa)
di Massimo GRISANTI
Pianificazione urbanistica e procedimento espropriativo
di Raffaele GRECO
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. V n. 8720 del 4 novembre 2024
Urbanistica.Il sequestro dell’immobile abusivo non rende invalido l’ordine di demolizione
Il sequestro penale dell’immobile non influenza la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Il che appare logico, prima che giuridicamente fondato, stante che diversamente opinando la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non rientrano nel dominio dell’Amministrazione che vi è istituzionalmente preposta, che, anzi, potrebbe essere all’oscuro di tali circostanze. Inoltre, il contemperamento con le esigenze della difesa nel procedimento penale si realizza semplicemente ritenendo che il termine assegnato dall’ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra sin quando l’immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall’autonoma iniziativa della parte ovvero della magistratura inquirente ai fini del dissequestro del bene. Deve pertanto ritenersi che la sussistenza di un provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell’ordinanza di demolizione ma comporta, esclusivamente, il differimento del termine per provvedere dal momento in cui il bene risulta dissequestrato
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9328 del 20 novembre 2024
Elettrosmog.Illegittimità dei divieti assoluti e generalizzati di installazione impianti telefonia mobile
La pacifica qualificazione degli impianti di telefonia mobile in termini di opere di urbanizzazione primaria non può legittimare l’imposizione di aprioristici divieti assoluti e generalizzati alla loro installazione prescindendo da una valutazione in concreto dell’esigenza di assicurare una copertura di segnale all’intero territorio pena la configurazione di una illegittima limitazione alla localizzazione di dette strutture.
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