Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 44346 del 4 dicembre 2024 (UP 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Fiore
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e confisca nei confronti di persona giuridica
In tema di lottizzazione abusiva e di confisca ad essa relativa, non sono soggetti terzi, estranei al reato, né la persona giuridica proprietaria dell'area abusivamente lottizzata, che riceve i vantaggi e le utilità conseguenti al reato, essendo normalmente committente degli interventi in essa realizzati e parte degli atti negoziali relativi e di ogni altra attività che viene attuata, né quella che è titolare apparente di beni, la quale rappresenta solo lo schermo attraverso il quale il reo, effettivo proprietario degli stessi, agisce nel proprio esclusivo interesse, difettando, in entrambi i casi, il necessario requisito della buona fede di tale soggetto giuridico.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 9117 del 13 novembre 2024
Urbanistica.Ristrutturazione con demolizione
A seguito della novella normativa del 2013, l'art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001 include nella ristrutturazione edilizia tre tipologie di demolizione e ricostruzione: (i) una connotata dalla unicità del contesto “temporale” di realizzazione dei vari interventi, con rispetto della volumetria preesistente; (ii) l’altra caratterizzata, all’opposto, dal fatto che la ricostruzione/ripristino risulta indipendente dalla demolizione, con possibilità di realizzare i due interventi anche a distanza di tempo, ma anche in questo caso con la necessità di rispettare la “preesistente consistenza”; (iii) da ultimo, la demolizione seguita da ricostruzione in zone tutelate, connotata dal rispetto della “preesistente consistenza” indipendentemente dalla contestualità, o meno, dei due interventi, con la precisazione che a partire dalle modifiche introdotte nel 2020 il legislatore ha richiesto, in tal caso, il rispetto di “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”, cioè una ricostruzione assolutamente “fedele” all’edificio preesistente.
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 926 del 26 novembre 2024
Urbanistica.Classificazione di una piscina come pertinenza edilizia e criteri per l’accertamento delle dimensioni rilevanti sul piano edilizio.
Una piscina di non rilevanti dimensioni e realizzata interamente in una proprietà privata costituisce pertinenza e non nuova opera edilizia, non potendosi invece determinare la classificazione edilizia della piscina sulla base di astratte affermazioni di principio, ma essendo necessario esaminare, volta per volta, le specifiche caratteristiche e dimensioni delle opere in scrutinio. Ai fini dell’accertamento in concreto delle non rilevanti dimensioni di una piscina, sì da poterla considerare pertinenza edilizia, deve aversi riguardo non all’unità di misura del metro quadrato (ossia la superficie dello specchio acqueo), bensì al metro lineare (vale a dire la lunghezza del massimo segmento di retta percorribile da un nuotatore tra i due punti più distanti della piscina), in quanto il carattere di pertinenzialità di una piscina va ancorato, essenzialmente, alla sua inidoneità al nuoto agonistico, preagonistico o anche solo amatoriale, perciò la lunghezza massima non andrà misurata su una sponda della piscina, bensì secondo la diagonale maggiore (per le strutture quadrate, rettangolari o trapezoidali) o secondo il diametro massimo (per le strutture circolari, ellittiche, tondeggianti o, più in generale, per quelle di forma irregolare); su tali basi, devono ritenersi inidonee al nuoto, anche amatoriale, e dunque classificabili come pertinenze, le piscine in cui la massima misura riscontrabile sia contenuta in un segmento di retta di lunghezza non eccedente m. 12,00, quale lunghezza pari alla metà della metà di quella delle piscine utilizzate per uso agonistico (le cui dimensioni sono 50 metri in lunghezza, 25 in larghezza e una profondità costante di 2 metri) che è di m. 12,50, nonché di profondità inferiore a m. 2,00, al fine di non consentirne qualsivoglia uso (subacqueo) o funzione (sportiva) che non sia meramente accessoria all’edificio principale.
Cass. Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia
Rifiuti.Attività di campionamento
Non può attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile, come visto, in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’articolo 360 cod. proc. pen.
La riqualificazione urbana e la mini-sanatoria edilizia ex D.L. n. 69/2024, conv. in Legge n. 105/2024 (cd. Decreto Salva Casa)
di Leonardo PASANISI
Pubblicazione dell'Ufficio Studi della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato Sez. III n. 9132 del 13 novembre 2024
Caccia e animali.Condizioni per l'abbattimento
Ogni valutazione in merito alle azioni da intraprendere nei confronti di un esemplare che abbia manifestato comportamenti anomali deve partire dall’esatta qualificazione del comportamento dell’animale. Il sacrificio della vita dell’animale è pertanto ammesso soltanto in presenza di circostanze ben definite e a condizione che non esista un’altra soluzione percorribile, in aderenza, quindi, al principio di proporzionalità che è posto, in astratto, a presidio dell’azione legislativa e, in concreto, a presidio di quella amministrativa. L'intera materia qui in trattazione governata dal principio di proporzionalità, per cui la protezione della vita degli animali gode di una tutela rafforzata a cui si può derogare solo in presenza di condizioni che sono da interpretarsi in maniera rigorosa e restrittiva, secondo una logica graduata che risponda per l'appunto al canone di proporzionalità. Le diverse misure che l'Autorità può assumere - per come richiamate dalle fonti normative e secondo l'interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia - devono ritenersi enunciate in via gradata, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata a mente del novellato art. 9 Cost., con la conseguenza che è possibile ricorrere alla misura più grave solo ove sia provata l'impossibilità di adottare la misura meno cruenta e, quindi, "a condizione che esista un'altra soluzione valida"
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