Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 20866 del 15 luglio 2020 (CC 13 feb 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Aceto Ric. Graziano
Urbanistica.Sequestro preventivo opere abusive ultimate
Il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato. Tali conseguenze ulteriori sono ravvisabili nel paventato aumento del carico urbanistico e nelle ulteriori conseguenze dovute all'uso ed al godimento dell'opera abusiva al di fuori di ogni controllo prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti. L’incidenza sul "carico urbanistico" va valutata avendo riguardo agli indici della consistenza dell'insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi pubblici per abitare nonché della domanda di strutture e di opere collettive.
Consiglio di Stato Sez. II n. 4698 del 22 luglio 2020
Ambiente in genere.VIA e silenzio assenso
Non può assumersi l’applicabilità del silenzio assenso sulla procedura di VIA in ragione dell’avvenuto svolgimento dello screening e, dunque, di una già avvenuta valutazione del progetto in linea tecnica, nonché dell’evidenziazione delle criticità ambientali esistenti. Va osservato che il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto, costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale, non mancandosi di rimarcare che anche la normativa generale nazionale sul procedimento amministrativo (contenente normativa di principio sul punto) afferma che le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano agli atti ed ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale
Cass. Sez. III n. 20898 del 15 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Nizzi
Urbanistica.Nozione di inizio lavori
La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva per le opere realizzate dopo l'inutile decorso di detto termine, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita, come l'impianto del cantiere, l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri e l'esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4662 del 21 luglio 2020
Urbanistica.Irrilevanza situazione preesistente dell'immobile abusivo
La situazione di fatto di un immobile, contra o praeter legem, non è elemento idoneo a sostituire il titolo edilizio e nemmeno può legittimarne l’assetto anche da un punto di vista giuridico. Al contrario, il carattere sanzionatorio e doveroso del provvedimento demolitorio esclude la pertinenza del richiamo alla motivazione dell’interesse pubblico e la selezione e ponderazione dei sottesi interessi risulta compiuta – per così dire – ‘a monte’ dallo stesso legislatore (il quale ha sancito in via indefettibile l’onere di demolizione al comma 2 dell’articolo 31 del d.P.R. 380 del 2001), in tal modo esentando l’amministrazione dall’onere di svolgere – in modo esplicito o implicito – una siffatta ponderazione di interessi in sede di adozione dei propri provvedimenti
Cass. Sez. III n. 21181 del 16 luglio 2020 (CC 26 giu 2020)
Pres. Ramacci Est. Corbetta Ric. Marzano
Beni Ambientali.Conseguenze dell’accertamento di compatibilità
La presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità di cui all'art. 181, commi 1-ter e 1- quater, d.lgs. n. 42 del 2004, non determina alcuna sospensione del processo penale in difetto di un'espressa previsione normativa ed, inoltre, il rilascio di detto accertamento di compatibilità nemmeno determina automaticamente la non punibilità dei predetti reati, in quanto compete sempre al giudice l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'applicazione del cosiddetto condono ambientale
TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 269 del 16 luglio 2020
Rifiuti. Impianti di recupero e trattamento e misurazione distanza da centro abitato
Ḕ noto che la legge non detta una nozione generale di “centro abitato”, ma sono rinvenibili nell’ordinamento norme di settore a tutela di interessi diversi, come l’art. 4 del d.lgs. 285/1992, che demanda ai Comuni di deliberare, con effetti costitutivi, la perimetrazione del centro abitato ai fini dell’applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione stradale, l’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765 che ha introdotto la legge 17 agosto 1942, n. 1150 l’art. 41 quinquies secondo il quale, ai fini delle scelte di governo del territorio, il perimetro del centro abitato è definito con deliberazione del Consiglio comunale, o l’art. 338 r.d. n. 1265/1934 che impone di collocare i cimiteri a distanza di almeno 200 metri dal centro abitato e, per intuibili ragioni di igiene dell’abitato, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. Fra le tre disposizioni richiamate, la terza chiaramente risponde alla stessa ratio di salvaguardia dell’igiene dell’abitato che il PRGR pone a fondamento della prescrizione della distanza di 500 metri dai centri abitati degli impianti di recupero e trattamento di rifiuti putrescibili mediante digestione anaerobica. Può quindi farsi applicazione analogica, nel caso di impianti di recupero e trattamento di rifiuti, del criterio adottato dal citato art. 338 del r.d. n. 1265/1934 che indirettamente, nel vietare la realizzazione di edifici a distanza dai cimiteri inferiore a quella prescritta, indica, come punti estremi di misurazione del confine del centro abitato, gli edifici che ne fanno parte e non i confini delle aree sulle quali essi insistono o loro pertinenze, quali le recinzioni dei lotti di proprietà.
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