Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Friuli VG Sez.I n. 308 del 5 luglio 2022
Urbanistica.Impianti fotovoltaici
L’art. 6, comma 9 bis del d.lgs. n. 28/2011 va interpretato nel senso di consentire la realizzazione diretta dell’impianto fotovoltaico anche qualora la pianificazione urbanistica richieda, a monte della procedura per il rilascio del titolo, la predisposizione di piani attuativi per l’edificazione (non ancora predisposti). Ciò, tuttavia non comporta affatto che l’impianto possa essere realizzato in patente contrasto o in difformità rispetto ad un piano attuativo già esistente, efficace o spiegante anche soli effetti conformativi.
Consiglio di Stato Sez.II n. 5305 del 27 giugno 2022
Urbanistica.Cessione di cubatura e contiguità dei fondi
Ai fini della cessione di cubatura la contiguità dei fondi deve essere intesa come una effettiva e significativa vicinanza, che tuttavia non implica necessariamente che gli immobili siano tra loro confinanti. Ciò significa che in concreto non è possibile adottare un criterio generale ed astratto in base al quale affermare la contiguità tra fondi, ma che la vicinanza deve essere valutata caso per caso in relazione alle caratteristiche morfologiche dell’area interessata, alle sue dimensioni e tenuto conto delle esigenze urbanistiche della stessa.
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1025 del 21 giugno 2022
Rifiuti. Distinzione tra CSC e CSR
Dal dato normativo emerge con chiarezza la distinzione tra CSC e CSR: le prime strumentali a riconoscere, nell’area sottoposta a verifica, l’esistenza di sostanze inquinanti in una soglia tale da giustificare la predisposizione di un piano di caratterizzazione; le seconde preordinate alla verifica della sussistenza di un livello di rischio tale da giustificare l’attuazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza.
Consiglio di Stato Sez. II n. 5297 del 27 giugno 2022
Urbanistica.Destinazione d’uso logistica
In caso di destinazione di un immobile a una funzione non declinata in maniera esplicita nello strumento urbanistico, può essere ammessa la sua compatibilità con una o più delle categorie tipizzate, purché se ne valuti l’impatto in termini di carico urbanistico. La logistica, in quanto non rientrante in nessuna delle categorie tipizzate dal legislatore, ove non prevista espressamente a livello regionale o nel singolo strumento urbanistico, va assimilata alla destinazione d’uso dell’immobile che ospita quella cui è strumentale, che non necessariamente si identifica nella categoria commerciale, giusta il contenuto poliedrico della stessa.
Cass. Sez. III n. 25310 del 4 luglio 2022 (CC 11 mag 2022)
Pres. Rosi Est. Gai Ric. Trenta ed altri
Urbanistica.Lottizzazione abusiva mediante frazionamento predisposizione di un terreno agricolo alla realizzazione di più edifici aventi natura e destinazione residenziale
Integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento e la predisposizione di un terreno agricolo alla realizzazione di più edifici aventi natura e destinazione residenziale, in quanto trattasi di attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo ed incompatibile con l'originaria vocazione dell'area e la qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per escludere la legittimità dell'intervento edilizio poiché ciò che effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5536 del 4 luglio 2022
Beni ambientali.Differenza tra tutela paesaggistica ed archeologica
La tutela paesaggistica e quella archeologica, sono distinte e autonome. La legge Galasso ha posto l'accento sulla nozione di «zona», assoggettando a vincolo paesaggistico i territori interessati da presenze di rilevanza archeologica, che vengono tutelati non per la loro facies, bensì per l'attitudine «alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale». Viceversa, il vincolo archeologico di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 1089 del 1939 presuppone un'intrinseca valenza archeologica del bene su cui viene apposto e ha pertanto ad oggetto diretto il bene e non il territorio su cui esso si trova. La presenza di reperti archeologici nella zona autorizza, ai sensi degli artt. 138 ss. cod. beni culturali, la competente commissione provinciale – di cui fa parte il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio – a promuove il procedimento impositivo del vincolo, la cui tutela costituisce primario interesse pubblico, non recessivo rispetto alle esigenze di promozione delle fonti d’energia rinnovabile, invocare mediante il richiamo dei principii d’affidamento e proporzionalità.
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