Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16470 del 19 aprile 2024 (CC 28 mar 2024)
Pres. Sarno Est. Galanti Ric. Dimolat
Urbanistica.Destinatari ordine di demolizione
L’art. 31, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso; di conseguenza l’ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell’opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa o dall’eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell’illecito. L’intervento del giudice penale, infatti, si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive .
Consiglio di Stato Sez. VI n. 3134 del 5 aprile 2024
Beni ambientali.Installazioni esterne di cui al punto A17 allegato A al dpr 31 del 2017.
Le installazioni esterne di cui al punto A.17 dell’allegato A al d.p.r. 13/02/2017, n. 31 - che elenca gli interventi e le opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica - realizzate in area vincolata non necessitano di autorizzazione paesaggistica solo nel caso in cui siano poste a corredo di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero e risultino, inoltre, di ridotto impatto sul bene oggetto di tutela per caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, oltre che per l'assenza di muratura e di stabile collegamento al suolo. Come è evidente, la norma non fa riferimento genericamente all’installazione di «strutture esterne poste a corredo di attività economiche», ma specifica in maniera puntuale la tipologia di attività rispetto alle quali l’opera può operare. Inoltre è necessario che l’opera abbia modesto impatto e manchi di stabile collegamento con il suolo.
Cass. Sez. III n. 16191 del 18 aprile 2024 (CC 10 apr 2024)
Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Russo
Rifiuti.Responsabile tecnico
L’articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all’istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al d. lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa
Consiglio di Stato Sez, IV n. 3305 del 11 aprile 2024
Beni ambientali.Su un caso di eccesso di potere per sviamento e sulla necessità di esaminare le alternative possibili in materia di V.A.S.
Nel caso in cui, in base a plurime circostanze di fatto, emerga che il motivo principale e determinante – e quindi la causa prossima che in concreto ha giustificato l’esercizio del potere di variante del piano parco – sia stato rappresentato dalla finalità, contra legem, di precludere il rilascio di una concessione di derivazione, siamo di fronte ad un’ipotesi di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e ciò anche qualora possano prefigurarsi finalità di interesse pubblico astrattamente idonee a giustificare l’ampliamento del parco. In particolare, nella fattispecie in esame, la V.A.S. aveva completamente pretermesso l’analisi dell’impatto dell’opzione zero, come pure dell’opzione di una diversa perimetrazione che avrebbe potuto rendere possibile il rilascio della concessione di derivazione e con essa concorrere al perseguimento di un interesse pubblico primario qual è la produzione di energia da fonti alternative. Nella valutazione degli effetti positivi e di quelli negativi della variante, la V.A.S. avrebbe dovuto esaminare proprio il rapporto costi-benefici delle due alternative: quella di ampliare il perimetro rafforzando le misure di tutela ambientale nell’area di estensione, rinunciando alla possibilità di produrre energia alternativa e quella di rinunciare ad una porzione dell’ampliamento del perimetro, quale misura comunque finalizzata alla tutela ambientale attraverso la possibile incentivazione della produzione di energia da fonte non fossile. L’amministrazione, quando il privato sia titolare di una posizione di affidamento qualificato, come tale meritevole di tutela, è tenuta a corredaredi una puntuale motivazione le scelte operate in sede di pianificazione urbanistica.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3024 del 2 aprile 2024
Urbanistica.Scelte urbanistiche di piano e loro motivazione
Le scelte urbanistiche di piano sono espressione di un’ampia discrezionalità di cui il Comune è titolare in materia e sono sindacabili dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, ovvero ancora contraddittori rispetto ai presupposti di fatto. Le scelte urbanistiche vanno motivate in modo specifico solo in casi molto particolari, ovvero: a) a fronte di un affidamento qualificato del privato proprietario, che derivi da convenzioni di lottizzazione ovvero da accordi di diritto privato intercorsi fra questi ed il Comune, oppure da aspettative fondate su giudicati di annullamento di titoli edilizi o di silenzio rifiuto sulla domanda di rilascio di un titolo; b) nel caso in cui sia classificata come agricola un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo; c) nel caso infine di sovradimensionamento delle aree destinate a standards rispetto ai parametri stabiliti D.M. 2 aprile 1968 n.1444
Doppia Intermediazione e Subappalto. Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
(nota a sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675)
di Fabio ANILE
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