Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 10675 del 11 dicembre 2023
Rifiuti.Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti
L’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. L’art. 105 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 definisce il subappalto alla stregua di un contratto, con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro. L’art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema costituito dal fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue. In coerenza con quanto previsto per alcuni figure contrattuali nell’ambito del diritto civile, elemento imprescindibile del subappalto è costituito dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante. (Nella fattispecie in esame, inerente un appalto di smaltimento/recupero finale dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati, la sezione considera diversi elementi probatori ai fini dell’integrazione di un subappalto)
CGAR Sez. giur. n. 801 del 13 novembre 2023
Urbanistica.Rigetto istanza di condono per inottemperanza richiesta istruttoria
L’effetto estintivo del procedimento di sanatoria edilizia in caso di inerzia del soggetto che ha presentato la relativa istanza discende direttamente dalla legge, e, come tale, non può essere ignorato dall’interessato, il quale non può fondare alcuna aspettativa contraria sulla disapplicazione della norma, su risalenti circolari o sulle modalità con cui è stata formulata la richiesta istruttoria avanzata prima della norma stessa. Sotto altro profilo, la prolungata durata del procedimento di condono non può essere imputata all’amministrazione procedente neanche in guisa da imporle la rinnovazione della richiesta istruttoria rimasta inottemperata al fine dell’adozione del provvedimento definitivo, dal momento che, secondo il normale svolgimento degli accadimenti, e in base alle massime d’esperienza, deve ritenersi che il privato abbia interesse alla rapida definizione del procedimento amministrativo avviato sulla base di una sua istanza e non a una durata a tempo indeterminato dello stesso, ciò che configurerebbe una pretesa giuridicamente impossibile e, come tale, non tutelabile in giudizio. Pertanto, e anche tenendo conto della bilateralità del contatto sociale di cui è espressione il procedimento amministrativo avviato a istanza del privato, rileva non la mancata reiterazione della richiesta istruttoria bensì il suo mancato adempimento prolungato nel tempo e la mancata dimostrazione del fatto che l’interessato, nello stesso tempo, abbia fatto quanto nelle sue possibilità per predisporre la documentazione necessaria alla valutazione dell’istanza stessa. In definitiva, a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere, assumendo un provvedimento conclusivo del procedimento, il mancato riscontro della richiesta di integrazione dell’istanza di condono edilizio priva degli elementi necessari per procedere alla sua valutazione ne giustifica il rigetto.
DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 205
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127.
TRGA Trento n. 212 del 20 dicembre 2023
Caccia e animali.Sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea in materia di abbattimento o neutralizzazione degli animali pericolosi
Vanno rimesse alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: a) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che l’autorità competente deve dimostrare l’assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell’animale dall’ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell’abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure b) se, sulla base del disposto dell’art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relative alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell’art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che “la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla deroga al divieto di “qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell’ambiente naturale”, di cui alla lett. a) dell’art. 12 della medesima direttiva, l’ulteriore condizione, relativa al fatto che “non esista un’altra soluzione valida”, debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l’autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9694 del 13 novembre 2023
Urbanistica.Vicinitas ed interesse al ricorso
La dimostrazione della sussistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere, che entrambi debbono sostenere la proposizione della domanda giudiziale a pena di inammissibilità della stessa, non discende dalla dimostrazione del rapporto di vicinitas, perché possa proporsi una domanda giudiziale in materia edilizia, in quanto il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato ovvero dalla sostenuta illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione
La procedura estintiva delle contravvenzioni e una discutibile posizione della Cassazione nell’ipotesi di impossibilità di impartire la prescrizione per regolarizzare l’illecito
di Vincenzo PAONE
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