Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 18268 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Fusco
Urbanistica.Intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente
Non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedenti astrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opere che, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi di rilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4909 del 17 maggio 2023
Urbanistica.Caducazione automatica dia e scia
In base all’articolo 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990 e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale non è ammessa l’impugnativa di D.I.A. e S.C.I.A., in quanto atti soggettivamente privati; a maggior ragione non è possibile configurare la caducazione automatica di tali atti privati.
Cass. Sez. III n. 18919 del 5 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Paolini
Urbanistica.Modifica destinazione uso con opere
In tema di reati urbanistici, il mutamento di destinazione d'uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, pur a fronte delle modifiche apportate dall'art. 17 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014) all'art. 3 del d.P.R.380/2001, non confluisce nella categoria degli interventi di manutenzione straordinaria comprensivi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, seppur comportante variazione di superficie o del carico urbanistico, in quanto quest’ultima nozione richiede comunque che rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso
Consiglio di Stato Sez. VI n. 4647 del 9 maggio 2023
Elettrosmog.Applicazione del principio di precauzione
Il principio di precauzione (al quale si ispira anche la disciplina della tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici), costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell'Unione europea, ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell'art. 191, paragrafo 2, del TFUE, insieme a quelli del 'chi inquina paga' e dell'azione preventiva. Tale principio tuttavia non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi. Gli studi scientifici attualmente disponibili – pur essendo astrattamente falsificabili come è normale nell’evoluzione della ricerca scientifica – non attestano l’esistenza di rischi tali da legittimare misure che si traducano in un divieto generalizzato assunto in sede locale senza avere acquisito da sedi scientifiche attendibili dati sui concreti rischi legati all’uso di questa tecnologia che rendano il divieto generalizzato (sia pure temporaneo) proporzionato a fronte di altre possibili misure di minimizzazione e mitigazione dei rischi di compromissione della salute umana.
Cass. Sez. III n. 18269 del 3 maggio 2023 (UP 13 apr 2023)
Pres. Ramacci Rel. Liberati Ric. D’Andrioa ed altro
Urbanistica.Fiscalizzazione illecito edilizio
La disciplina prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, avente a oggetto la procedura di cosiddetta “fiscalizzazione dell’illecito edilizio” trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo
Consiglio di Stato Sez. VII n. 4583 del 8 maggio 2023
Elettrosmog.Procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile
Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile è un procedimento ad istanza di parte nel quale il legislatore ha individuato l'esistenza di un forte interesse pubblico alla realizzazione della rete tecnologica necessaria per la fornitura di un servizio essenziale. Tale essendo la ratio legis, la legge ha imposto tempi certi per la sua definizione, soltanto all'interno dei quali il Comune ha la possibilità di far valere eventuali elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La necessità di completare la rete della telefonia mobile ha indotto, infatti, il legislatore a sancire con il silenzio assenso la violazione, da parte del Comune, dei tempi a sua disposizione per l'esame dell'istanza. Al Comune, compete, pertanto la verifica della sussistenza di tutti i presupposti, al ricorrere dei quali non residua alcun margine di discrezionalità valutativa, essendo le stazioni radio base equiparate, a tutti gli effetti, ad opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e ovunque realizzabili, proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività, in conformità con il principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti: capillarità che, a sua volta, è connessa all'esigenza di assicurare la diffusione del servizio sull'intero territorio nazionale. Dunque, anche la potestà regolamentare dei Comuni prevista dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nell’ambito della quale va contemperato l’interesse pubblico allo sviluppo tecnologico con la tutela della salute pubblica al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle emissioni elettromagnetiche, incontra il limite di non potere introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telecomunicazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio
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