Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 5750 del 10 febbraio 2023 (UP 2 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. PM in proc. D’Alterio
Beni Ambientali.Nozione di superficie utile
Con riferimento ai casi eccezionali di rilascio postumo di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 181 comma 1 ter del Dlgs. 42/04, la nozione di superficie utile, va individuata, in mancanza di specifica definizione, con riferimento alla finalità della disposizione che la contempla e, per quanto riguarda la disciplina paesaggistica, considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio tale da determinare una compromissione ambientale. Nè occorre, peraltro, accertare che la "superficie utile" realizzata, per essere qualificabile come tale, debba inferire un concreto pregiudizio all'assetto territoriale in cui viene inserita, poiché il concetto deve essere rapportato alla natura del reato di cui circoscrive la sanatoria postuma, e il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, è un reato di pericolo.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 267 del 3 febbraio 2023
Rifiuti.Abbandono e responsabilità del proprietario in caso di omessa recinzione
In caso di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (nella specie cumulo di pneumatici fuori uso, la maggior parte dei quali combusti) seppure non sia provato che il proprietario ne fosse a conoscenza, è tuttavia configurabile una colpa in termini di omissione della dovuta vigilanza, stante l’entità del cumulo di rifiuti presenti nel suo terreno e la mancata denuncia all’Autorità della loro presenza. È pur vero che la recinzione del terreno è mera facoltà e non obbligo in capo al proprietario dello stesso, ma è ancor più vero che se questi avesse prestato la normale diligenza avrebbe quanto meno denunciato la presenza dei rifiuti sul suo terreno e il loro accumulo progressivo, allertando di conseguenza le Autorità competenti. Tra l’altro, risultando l’area interclusa, esiste un ancor più forte indizio di responsabilità per colpa omissiva.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2009 del 27 febbraio 2023
Sviluppo sostenibile.Energie rinnovabili
Il Consiglio di Stato solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi, perché rilevanti, sul seguente quesito: se la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in particolare i “considerando” n. 8, n. 14, n. 25 e gli articoli 1 e 3, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino a una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 6 luglio 2012 -come interpretata dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato-, che subordina l’assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012.
Applicazione del diritto ambientale comunitario: a che punto siamo
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. III n. 884 dedl 25 gennaio 2023
Ambiente in genere. Accesso alle informazioni
La presentazione di istanze di accesso specifiche e circostanziate, con indicazione puntuale degli estremi degli atti dei quali si richiede l’ostensione, nonché la presentazione delle stesse all’esito di precipui fatti sopravvenuti ed elementi di novità che consentono di identificare l’esistenza della documentazione e di ritenere che la stessa sia ragionevolmente in possesso dell’Amministrazione, escludono la natura meramente esplorativa delle stesse
Cass. Sez. III n. 5733 del 10 febbraio 2023 (UP 24 gen 2023)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Galuppini
Acque.Pratica illecita della fertirrigazione
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. v), d.lgs. n. 152 del 2006 per effluente di allevamento si intende «le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura».La pratica della «fertirrigazione», che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Tenuto conto della disciplina, il rilascio di deiezioni animali integra una condotta di fertirrigazione penalmente rilevante ex art. 137, comma 14 d.lgs. n. 152 del 2006 e non l’illecito amministrativo ex art. 133, comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce unicamente colui che effettui scarichi di acque reflue provenienti da allevamento di bestiame.
Pagina 151 di 578