Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. III n. 2226 del 26 agosto 2022
Urbanistica.Fascia di rispetto ferroviario
L'autorizzazione alla deroga delle distanze minime dalle rotaie da parte dell'autorità (RFI - s.p.a.) cui compete la tutela del vincolo della fascia di rispetto ferroviario forma il necessario presupposto per il rilascio del titolo abilitativo, anche in via di sanatoria, conseguendo a valutazione discrezionale dei valori antagonisti secondo il criterio di prevalenza dell'interesse alla protezione della pubblica incolumità, nonché alla sicurezza dell'esercizio ferroviario: per il diniego del nulla osta è sufficiente una sintetica, implicita motivazione, che palesi le ragioni avverse all'accoglimento della istanza del privato, mentre è, semmai, il parere favorevole alla realizzazione o mantenimento di costruzioni infra m. 30 dalla rete a dovere individuare e puntualizzare le ragioni che legittimano la concessione del nulla osta, pena la elusione delle prescrizioni di legge, della tutela del bene primario della incolumità pubblica
Cass. Sez. III n. 30287 del 1 agosto 2022 (UP 26 mag 2022)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Scaletti
Urbanistica.Variante leggera in corso d’opera e difformità incidenti sulle volumetrie
Non rientrano nella ipotesi di variante “leggera” in corso d’opera – disciplinata dall’art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001, che la assoggetta a mera segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, con la conseguente penale irrilevanza rispetto al reato urbanistico le difformità che incidono sulle volumetrie. Queste ultime richiedono il permesso di costruire, sicché il mancato previo rilascio del titolo in variante prima della esecuzione delle opere integra certamente gli estremi di reato.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6681 del 29 luglio 2022
Urbanistica.Caratteristiche dei volumi tecnici e delle opere precarie
La nozione di volume tecnico riguarda solo i volumi, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche, necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Il volume tecnico, pertanto, afferisce a opere edilizie, allocate al di fuori del copro dell’edificio, di limitata consistenza volumetrica e completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali di tale costruzione La qualificazione di un volume come “tecnico”, dipende, quindi, da una qualità intrinseca e oggettiva del medesimo, e non invece dalla circostanza che quest’ultimo, per una libera scelta del proprietario dell’immobile, venga, di fatto, destinato a contenere impianti tecnici. Per opera di carattere precario deve intendersi quella, agevolmente rimuovibile, funzionale a esaudire un’esigenza fisiologicamente e oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione ecc.), destinata a cessare dopo il tempo, normalmente breve, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a soddisfare. Il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un'oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l'opera destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all'obiettiva e intrinseca natura della stessa. Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione.
Cass. Sez. III n. 30681 del 1 agosto 2022 (UP 1 giu 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Varriale
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto
Va esclusa la riconoscibilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in considerazione, sia del quantitativo consistente di materiale sversato su terreno sia, seppur implicitamente, della elevata esposizione a pericolo ambientale che ne è conseguita, tenendo conto della effettiva consistenza di tale materiale (nella fattispecie rifiuti non pericolosi frammisti ad altri pericolosi).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 5629 del 6 luglio 2022
Elettrosmog.Impugnazione norma urbanistica che limita gli impianti di telecomunicazione
L’onere di impugnare la previsione di uno strumento urbanistico che limiti o escluda, su un determinato fondo, la possibilità di realizzare nuovi impianti di telecomunicazione scatta solo nel momento in cui si verifica la coincidenza tra soggetto titolare della legittimazione ad agire e soggetto titolare dell’interesse ad agire, il che può accadere: (i) sia quando l’area interessata dalla norma limitativa sia di proprietà di una impresa titolare dell’autorizzazione a realizzare ed esercire impianti di telecomunicazione: in tal caso l’interesse ad agire risulta connotato da immediata attualità e concretezza, sicché il termine per impugnare la previsione limitativa, di natura immediatamente conformativa, decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione del piano o dal momento della piena conoscenza, a seconda che l’impresa abbia acquistato la proprietà del fondo prima o dopo l’approvazione dello strumento urbanistico; (ii) sia quando una impresa autorizzata alla realizzazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione abbia ottenuto dal proprietario del fondo il consenso ad occuparlo per realizzarvi e mantenervi un nuovo impianto, ed abbia poi presentato l’istanza di autorizzazione prevista dall’art. 43 (già art. 87) del D. L.vo 259/2003. Solo la concorrenza delle indicate circostanze è idonea a dimostrare, oltre alla legittimazione ad agire, anche l’esistenza di un interesse concreto ed effettivo alla realizzazione del nuovo impianto di autorizzazione, rendendo ammissibile l’impugnazione della norma che frustra tale interesse. In tal caso la legittimazione ad agire sarà ravvisabile sia in capo alla impresa che in capo al proprietario del fondo, ed il termine per proporre l’impugnazione decorrerà dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, dovendosi ritenere sproporzionato l’obbligo di impugnare la previsione limitativa prima che sia reso noto l’esito ufficiale della pratica ex art. 43 (ex art. 87) del D. L.vo 259/2003, il cui avvio è tuttavia necessario per integrare l’interesse alla impugnazione.
Cass. Sez. III n. 30423 del 2 agosto 2022 (UP 20 apr 2022)
Pres. Sarno Est. Semeraro Ric. PM in proc. Piconese
Urbanistica.Opere stagionali
La mancata rimozione del manufatto al termine della stagione estiva, come avvenuto nel caso de quo, concretizza un reato istantaneo, che si perfeziona con la mancata rimozione dell'opera nel termine stabilito dal provvedimento amministrativo, con effetti permanenti che, quindi, perdurano nel tempo. Una volta che l'opera stagionale non viene smontata nel termine di legge, essa diviene irreversibilmente sine titulo, senza che possa riacquistare la liceità nel periodo estivo, che ricade nell'ambito dell'autorizzazione.
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