Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (SA) Sez. II n. 2590 del 29 novembre 2021
Rifiuti.Veicoli in sequestro giudiziale
La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti in un'area
Il punto sulla miscelazione di rifiuti
di Stefano MAGLIA e Paolo PIPERE
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n. 12360 del 29 novembre 2021
Ambiente in genere.Modifica prescrizioni AIA e attribuzioni ISPRA
Ogni modifica sostanziale delle prescrizioni dell’AIA non può prescindere dal rispetto dell’iter procedimentale previsto dal legislatore, esulando dalle attribuzioni dell’ISPRA il potere di modifica delle prescrizioni contenute nell’AIA, con diretta incidenza sull’organizzazione dell’attività dei gestori che hanno fatto affidamento sulla definizione, attraverso il rilascio di detta autorizzazione, di un quadro regolatorio degli obblighi su essi gravati, la cui violazione è oggetto di specifica disciplina sanzionatoria, espressamente limitando, l’art. 29 quattordecies, comma 14 del d. lgs. n. 152 del 2006, l’applicazione delle sanzioni previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del medesimo articolo, ai soli impianti non autorizzati.
Corte costituzionale n. 257 del 23 dicembre 2021
Oggetto: Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Interpretazione di norme di pianificazione paesaggistica - Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Sardegna in materia paesaggistica senza pianificazione congiunta con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sui beni paesaggistici diversi da quelli di cui all'art. 143, c. 1, lett. b), c) e d), del d.lgs. n. 42 del 2004 - Interpretazione del Piano Paesaggistico Regionale [PPR] primo ambito omogeneo e le relative norme tecniche di attuazione [NTA], dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 63 del 2008, nel senso di sottrarre alla pianificazione congiunta alcuni beni specificamente elencati - Interpretazione dell'eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell'art. 20, c. 1, lett. b), punto 1), delle NTA, nel senso di escludere da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale [VIA], le opere a uno stadio più avanzato o le varianti di opere già escluse dal divieto - Applicazione dell'eccezione al divieto all'infrastruttura denominata "asse viario Sassari-Alghero".
Dispositivo: illegittimità costituzionale
TAR Campania (SA) Sez. I n. 2672 del 25 novembre 2021
Beni Ambientali.Piano di Ente Parco Nazionale
E' illegittima l’approvazione di un Piano di un Ente Parco Nazionale, assumendo rilievo la carenza del parere obbligatorio che l’Ente Parco è tenuto per legge a rendere in ordine alle osservazioni provenienti dai soggetti interessati tra cui, in primis, lo stesso ente comunale interessato dai vincoli ambientali ricadenti nel proprio territorio, nonché la mancanza di intesa con un Comune limitatamente alle aree urbanizzate del territorio comunale, titolare del potere di co-gestione sulla conformazione urbanistica del territorio comunale interessato dai vincoli ambientali.
Cass. Sez. III n. 41180 del 12 novembre 2021 (CC 20 ott 2021)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. La Rosa
Urbanistica.Intervento effettuato su costruzione abusiva
Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente. Il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) così come quello della s.c.i.a., non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.
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