Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di GIustizia (Ottava Sezione) 11 novembre 2021
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura»
TAR Lombardia (MI) Sez. II n.2334 del 22 ottobre 2021
Urbanistica.Misure di salvaguardia
Le misure di salvaguardia mirano a conservare l’assetto urbanistico del territorio per evitare che possano essere autorizzate, durante il procedimento di modifica del P.G.T., iniziative edificatorie incompatibili con la volontà del Comune di configurare in modo nuovo lo stesso territorio comunale. L’art. 12, comma 3 del DPR 380/2001 stabilisce, infatti, che “in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione”. Il fondamento di tale norma è, quindi, da individuare nella necessità di contemperare l’esigenza di non alterare un territorio in fase di ripianificazione urbanistica e quella di non comprimere sine die l’aspettativa edificatoria del privato. L’applicazione di tale disposizione è riferita, dunque, agli interventi edilizi che siano ancora oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione comunale al momento dell’adozione del nuovo piano, non applicandosi le misure di salvaguardia anche ad interventi edilizi già autorizzati prima del sopravvenire del nuovo strumento urbanistico.
Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 17 del 9 novembre 2021
Ambiente in genere.Proroga automatica delle concessioni demaniali
Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione
I reati di cui all'art. 44 lett. a) e b) dpr 380\01
di Francesco CACUCCI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 6536 del 28 settembre 2021
Urbanistica.Fiscalizzazione dell’abuso edilizio
La fiscalizzazione dell’abuso edilizio può riguardare non solo vizi formali e procedurali, ma perfino vizi sostanziali. Tuttavia, deve trattarsi di vizi emendabili, nel senso che l’Amministrazione, ogni volta che ciò sia possibile, deve privilegiare la riedizione del potere depurato dai vizi riscontrati, ancorché aventi carattere sostanziale, e ricorrere alla demolizione dell’opera abusiva solo quale extrema ratio, quando cioè si sia in presenza di vizio, formale o sostanziale, inemendabile, a meno che non ricorra la particolare ipotesi in cui solo una porzione del fabbricato risulta abusiva con preclusione a rimuoverla per il serio rischio statico cui sarebbe esposta la residua parte legittima dell’edificio, sì da imporsi comunque in questo caso la sanatoria della porzione abusiva a mezzo della corresponsione della sanzione pecuniaria
Cass. Sez. III n. 39164 del 29 ottobre 2021 (UP 21 set 2021)
Pres. Rosi Est. Corbo Ric. Salamone
Beni Ambientali.Compatibilità paesaggistica
L’istituto della “compatibilità paesaggistica” non può trovare attuazione nel caso di lavori non autorizzati che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, o che non siano configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria a norma dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001. La nozione di superfici utili e di volumetria, inoltre, deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio
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