Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 37853 del 21 ottobre 2021 (PU 11 giu 2021)
Pres. Rosi Est. Reynaud Ric. Sgrillo
Urbanistica.Valutazione unitaria intervento edilizio
La valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i singoli componenti e se per il complessivo intervento è stato richiesto e rilasciato il permesso di costruire – quantomeno in forza dell’aumento volumetrico (cfr. art. 10, comma 1, lett. c, d.P.R. 380/2001) – laddove lo stesso sia stato ritenuto macroscopicamente illegittimo la disposizione urbanistica è violata sub specie di costruzione sine titulo e non già con (mero) riguardo alla difformità dal medesimo.
Consiglio di Stato Sez. II n. 7189 del 37 ottobre 2021
Rifiuti.Abbandono e responsabilità ANAS
Il provvedimento di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 (e precedentemente ai sensi dell’analogo art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997) può essere diretto tanto contro gli autori degli abbandoni di rifiuti quanto nei confronti dei proprietari o dei titolari di diritti reali o personali di godimento delle aree dove sono stati abbandonati in modo incontrollato i rifiuti, qualora vi sia stato un loro comportamento o una loro omissione, imputabile almeno a titolo di colpa, che nel caso di specie sussiste, essendo stata violato l’obbligo di cui al citato art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 285/1992. Ciò posto, l’Anas s.p.a. è senz’altro titolare di un diritto personale di godimento sulla strada dove sono stati abbandonati i rifiuti, siccome concessionaria della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle autostrade di proprietà dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 143/1994,
Sull’ambito di applicazione dell’istituto dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria
(commento a Cassazione penale, Sez. III, n° 39164/2021)
di Massimo GRISANTI
Cass. Sez. III n. 38182 del 26 ottobre 2021 (PU 8 set 2021)
Pres. Ramacci Est. Reynaud Ric. Bernocco
Arie.Emissioni in atmosfera ed uso di strumenti particolari
Non è necessario, peraltro, che le operazioni che producono emissioni in atmosfera avvengano con strumenti particolari (un forno, la pistola ad aria, la cabina di verniciatura), poiché il campo di applicazione della disciplina in esame (art. 279, comma 1, d.lgs. 152/2006) riguarda tanto gli “impianti” (nel significato di cui all’art. 268, lett. i), quanto le “attività”, atteso che la nozione di “stabilimento” considera anche attività di emissione compiute con dispositivi mobili od operazioni manuali e che rilevano pure le emissioni diffuse di composti organici volatili contenuti nei prodotti impiegati.
Cass. Civile Sez. Unite n. 33845 del 12 novembre 2021 (Ud. 26 gen. 2021)
Pres. Sprito Est. Scarano Ric. F.
Caccia e animali.Natura giuridica degli Ambiti territoriali di Caccia e giurisdizione contabile
La compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione di scopi pubblici non è elemento sufficiente a tramutare la forma e la natura dell'ente, e conseguentemente a radicare la giurisdizione contabile, Allorquando l'attività del privato è funzionale e vincolata alla realizzazione della finalità di interesse pubblico perseguito dalla P.A. risultando configurabile un rapporto di servizio non "organico" bensì funzionale, nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe - anche solo di mero fatto- dell'attività del soggetto pubblico è allora la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere invero decisiva rilevanza al riguardo. (Segnalazioni di A. Atturo e M. Balletta)
Consiglio di Stato Sez. II n.7029 del 19 ottobre 2021
Urbanistica.Inderogabilità della distanza tra edifici
La disciplina dettata in materia di distanze fra fabbricati dall’art. 9 del Decreto Ministeriale numero 1444 del 2 aprile 1968, che prevede la necessità di una distanza minima inderogabile di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si applica anche nel caso in cui la nuova costruzione risulti posta a una quota inferiore rispetto a quella antistante. La regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell’indicato art. 9 è applicabile anche alle sopraelevazioni e la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate deve essere rispettata anche in caso di interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi. La disciplina prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 vincola anche i comuni in sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici e è una norma imperativa in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza
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