Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
TAR Veneto Sez. II n. 913 del 9 luglio 2021
Urbanistica.Autonoma impugnabilità del certificato di destinazione urbanistica
Il certificato di destinazione urbanistica, in quanto privo di una efficacia provvedimentale propria, non ha alcuna concreta lesività; il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell’erroneo certificato di destinazione urbanistica
Consiglio di Stato Sez. II n. 4975 del 30 giugno 2021
Beni ambientali.Silenzio assenso e condono in zona paesaggistica.
In una zona interessata da vincolo paesaggistico, la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa (segnalazione Avv. E. Ganz)
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4891 del 28 giugno 2021
Rifiuti.Impianto di stoccaggio e pianificazione urbanistica.
Le scelte urbanistiche degli Enti preposti al governo del territorio, sia in funzione di programmazione, sia in funzione di pianificazione, non debbono essere corredate da una motivazione specifica e puntuale, trattandosi di atti amministrativi generali connotati da ampia discrezionalità. Nel caso in cui non si discuta della variante ad uno strumento urbanistico già approvato, bensì della redazione per la prima volta ed ex novo di un piano strutturale le legittime aspettative asseritamente maturate dai privati proprietari delle aree che ricadono all’interno del piano vanno qualificate e commisurate tenendo conto della superiore esigenza, che è di carattere generale, di raccordare le aree già insediate ed edificate da un punto di vista strutturale, coordinando le esigenze abitative con quelle della produzione. In questo senso, gli insediamenti già presenti sul territorio non possono costituire di per sé stessi un ostacolo all’esplicazione di un potere di governo che si sostanzia e che allo stesso tempo rappresenta un tratto essenziale del ruolo che l’Ente locale riveste nella disciplina del proprio territorio, rispetto all’intera collettività sullo stesso stanziata. Del resto, affermare che un preesistente insediamento possa generare sempre e comunque una situazione di legittimo affidamento in ordine ad una determinata destinazione urbanistica equivarrebbe, nella sostanza, ad escludere l’esercizio della discrezionalità, che è tecnica e amministrativa insieme, e che include necessariamente anche la possibilità di modificare le proprie precedenti previsioni urbanistiche o edilizie.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4639 del 15 giugno 2021
Urbanistica.Giurisdizione sugli oneri di urbanizzazione
La controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 16 della L. n. 10 del 1977 e, oggi, dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della pubblica amministrazione e non è soggetta alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza. Nel caso di giudizio non impugnatorio, concernente la condanna alla restituzione di una somma di denaro versata a titolo di contributo di costruzione, non sono applicabili gli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., che impongono all’amministrazione e al giudice esclusivamente nell’ambito del giudizio impugnatorio di acquisire anche in secondo grado il provvedimento contestato e i correlati documenti ritenuti utili ai fini della decisione del gravame (segnalazione F. Romano)
TAR Campania (NA) Sez. IV n. 4313 del 24 giugno 2021
Urbanistica.Sanzioni ai proprietari di immobili non autori degli abusi edilizi
L’Amministrazione comunale è titolare del potere di sanzionare anche i proprietari o possessori ad altro titolo i quali, pur non essendo autori degli abusi, abbiano incautamente ricevuto il bene pur in presenza di irregolarità edilizie, non potendo, quindi, invocare a loro discolpa un affidamento incolpevole. Ciò in quanto l’art. 31 del DPR 380/2001 individua tra i destinatari dell’ingiunzione di rimozione o di demolizione di abusi edilizi, anche il proprietario; e questa previsione esprime una precisa scelta del legislatore, la cui ratio va individuata nel fatto che il proprietario è il solo soggetto legittimato ad intervenire sull'immobile e ad eliminare così un abuso anche in precedenza realizzato; per questo, il proprietario non può sottrarsi a siffatto obbligo ed addossare l'esclusiva responsabilità a terzi o al precedente proprietario; d'altro canto, spetta pur sempre al proprietario il diritto di rivalersi, sul piano civilistico, nei confronti dell'effettivo autore della trasformazione abusiva. In altri termini, l’acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni soggettive attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l’abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartito, che precede nel tempo il contratto traslativo, in suo favore, della proprietà
Consiglio di Stato Sez. II n. 4376 del 8 giugno 2021
Urbanistica.Disciplina dell’obbligo di contribuzione nelle convenzioni urbanistiche
Il principio generale secondo cui l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi non vale rispetto a casi in cui la partecipazione agli oneri di urbanizzazione costituisca oggetto di un’obbligazione non già imposta ex lege, ma assunta contrattualmente nell’ambito di un rapporto di natura pubblicistica correlato alla pianificazione territoriale. In tal caso, infatti, gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell'operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma contrattuale e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti. Ne deriva che non è affatto escluso dal sistema che un operatore, nella convenzione urbanistica, possa assumere oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, trattandosi di una libera scelta imprenditoriale (o, anche, di una libera scelta volta al benessere della collettività locale), rientrante nella ordinaria autonomia privata, non contrastante di per sé con norme imperative.
Pagina 376 di 652