Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3954 del 21 maggio 2021
Urbanistica.Recinzione e titolo abilitativo
Non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.
Consiglio di Stato Sez. II n. 3545 del 6 maggio 2021
Urbanistica.Effetti della presentazione dell’istanza di sanatoria sul provvedimento sanzionatorio
La presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso; non vi è pertanto alcuna automatica necessità per l’amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. La domanda di condono edilizio, invece, sospende per esplicita previsione del legislatore il procedimento sanzionatorio e, laddove sia accolta, determina la definitiva inapplicabilità delle sanzioni. Di conseguenza le eventuali ordinanze demolitorie già emanate, pur non essendo illegittime, perdono la propria efficacia e non possono essere portate in esecuzione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è una misura di carattere sanzionatorio che consegue all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. L’obbligatorietà del provvedimento non esclude tuttavia l’applicazione del principio amministrativo di proporzionalità: il bene da acquisire pertanto non solo deve essere individuato con sufficiente precisione, ma nell’applicazione della sanzione l’amministrazione comunale può acquisire l’area in misura graduata e strettamente necessaria all’obiettivo dell’interesse pubblico perseguito
Cass. Sez. III n. 21048 del 28 maggio 2021 (UP 30 mar 2021)
Pres. Ramacci Est. Cerroni Ric. Balestra
Urbanistica.Non configurabilità dello stato di necessità
In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l’esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all’abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell’inevitabilità del pericolo. L’applicabilità dell’art. 54 cod. pen. in tema di costruzione abusiva va esclusa sul presupposto che è di regola evitabile il pericolo di restare senza abitazione, sussistendo la possibilità concreta di soddisfare il bisogno attraverso i meccanismi di mercato e dello stato sociale ed in considerazione dell’ulteriore elemento, necessario per l’applicazione della scriminante, del bilanciamento tra il fatto commesso ed il pericolo che l’agente intende evitare
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3862 del 18 maggio 2021
Rifiuti.Tutela ambientale e discrezionalità
In tema di tutela ambientale (cui l’ordine di rimozione dei rifiuti è naturaliter funzionale), l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel divisare ampiezza e contenuto dei necessari interventi preventivi e cautelativi, dall’altro la difesa dell’ecosistema riveste un rilievo primario, di fronte al quale gli interessi privati di natura economica hanno carattere strutturalmente recessivo.
Criminal organizations and environmental crimes: the new frontiers of waste trafficking.
di Renato Nitti
in lingua inglese
TAR Toscana Sez. III n. 725 del 17 maggio 2021
Urbanistica.Variante in corso d'opera
La cd. variante in corso d'opera costituisce una modalità per adeguare un progetto in itinere prima della chiusura dei lavori ad esigenze pratiche riscontrate in corso di esecuzione. Le modifiche, sia qualitative che quantitative apportate al progetto originario, possono considerarsi "varianti in senso proprio" soltanto quando quest'ultimo non venga comunque radicalmente mutato nei suoi lineamenti di fondo, sulla base di vari indici quali la superficie coperta, il perimetro, la volumetria nonché le caratteristiche funzionali e strutturali (interne ed esterne) del fabbricato. La disciplina delle varianti si caratterizza per l'essere la modifica comunque soggetta ad un atto autorizzativo e per il fatto che tutti i termini di inizio e fine dei lavori non subiscono variazioni, essendo riferiti sempre al momento iniziale di approvazione del progetto. La presentazione di varianti, pertanto, non determina, come conseguenza, la modificazione degli originari termini di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001.
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