Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 865 del 7 ottobre 2019
Beni ambientali.Illecito paesaggistico e ordine di demolizione
In presenza di un illecito paesaggistico, l’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né infine una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (segnalazione Ing. M. Federici)
Cass. Sez. III n. 42106 del 14 ottobre 2019 (UP 19 giu 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. Pilloni
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e sanatoria
Il necessario requisito della “doppia conformità” delle opere di cui all’art.36, comma 1, d.P.R. 380\2001 è ostativo già in astratto della applicabilità della sanatoria al reato di lottizzazione, atteso che, nel caso di lottizzazione abusiva, le opere non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro costruzione. Da ciò discende dunque che, in definitiva, sia che la sanatoria non operi già in astratto, sia che la stessa non operi per impossibilità di ravvisare in concreto i requisiti dell’art. 36 cit., la confisca dei terreni abusivamente lottizzati è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001,- anche in presenza della sanatoria delle opere edilizie .
Il TAR Umbria annulla la gara per i rifiuti dell’Alta Umbria.
Brevi note a margine della sentenza del TAR Umbria del 21 ottobre 2019, n.518.
di Urbano BARELLI
TAR Sardegna Sez.I n.782 del 14 ottobre 2019
Beni Ambientali.Opere da eseguire nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato
L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004, è necessaria anche per gli interventi e i progetti di opere che debbano eseguirsi nella parte del mare a ridosso del territorio costiero vincolato, anch’essi potenzialmente in grado di pregiudicare il mantenimento dei valori paesaggistici tutelati (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 42105 del 14 ottobre 2019 (UP 19 giu 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. D’Alterio
Urbanistica.Componente della commissione edilizia e concorso nel reato urbanistico.
E’ indubbio che nel reato "proprio" di cui all'art. 44 d.P.R. n.380 del 2001 - i cui autori sono individuati, dall'art. 29 d.P.R. cit., e, anteriormente, dall’art. 6 della l.n. 47 del 1985, nel committente, nel costruttore e nel direttore dei lavori – ben possa concorrere anche l'extraneus, ovvero colui che non rivesta le qualifiche richieste dalla legge. E’ tuttavia necessario che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato, dovendosi cioè verificare che l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (fattispecie relativa a componente della commissione edilizia)
Corte di giustizia (Quinta Sezione) 7 novembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2000/60/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Recupero dei costi relativi ai servizi idrici – Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di non discriminazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuto di Stato – Canone per l’utilizzo delle acque interne ai fini della produzione di energia elettrica – Canone dovuto unicamente dai produttori di energia idroelettrica operanti nei bacini idrografici intercomunitari»
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