Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 6260 del 8 febbraio 2019 (Cc 5 ott 2018)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Galletti
Acque.Acque meteoriche di dilavamento
Le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle sole acque che, cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche, si depositano su un suolo impermeabilizzato, dilavando le superfici e attingendo indirettamente i corpi recettori, senza subire contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti, come avvenuto nel caso di specie. Di qui la coerente esclusione dell’incidenza in materia della competenza regionale fissata dall’art. 113 del d. lgs. n. 152 del 2006, avendo tale competenza ad oggetto, per espresso dettato normativo, soltanto le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne.
TAR Toscana Sez. II n. 166 del 4 febbraio 2019
Rifiuti.Curatela fallimentare e rifiuti contenenti amianto
Se la curatela non è chiamata a succedere in obblighi o responsabilità del fallito, è tuttavia tenuta all'adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla sua situazione di attuale possessore o detentore del bene. In tali oneri rientra indubitabilmente anche l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’articolo art. 240 comma 1, lett. l) del d.lgs. n. 152/2006, ovvero le iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o per l'ambiente. Tali misure, ai sensi dell'art. 245 comma 2, dello stesso d.lgs. n. 152/2006, ben possono essere imposte al proprietario o al possessore, anche se non è responsabile dell’inquinamento
Cass. Sez. III n. 8350 del 26 febbraio 2019 (Ud 23 gen 2019)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. Alessandrini ed altri
Urbanistica.Lottizzazione e confisca nella giurisprudenza CEDU (GIEM contro Italia)
1. Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzato se il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio.
2. La confisca, in caso di reato prescritto, può essere ordinata anche dal giudice di primo grado nel caso sia stata accertata la lottizzazione.
3. La persona giuridica proprietaria del bene confiscato che sia rimata estranea al processo può far valere le proprie ragioni innanzi al giudice dell’esecuzione il quale, ai fini della decisione, ha il potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l’estraneità ad esso della persona giuridica nei confronti della quale il giudicato non produce effetti.
4. Non può considerarsi terza estranea al reato ed al processo la persona giuridica che costituisca mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.
5. La partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l’applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 cod. pen. e 89 cod. proc. pen.).
6. E’ conforme al principio di proporzionalità indicato dalla Corte EDU la confisca limitata ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali. La verifica al riguardo, richiedendo un accertamento in fatto, compete al giudice di merito il quale deve fornire adeguata e specifica motivazione sindacabile, in sede di legittimità, nei limiti propri di tale giudizio.
Cass. Sez. III n. 5936 del 7 febbraio 2019 (Ud 8 nov 2018)
Pres. Rosi Est. Liberati Ric. Basile ed altri
Urbanistica.Confisca e prescrizione
E’ possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.
TAR Campania (NA) Sez. VI n. 554 del 2 febbraio 2019
Urbanistica.Muro di contenimento
Va esclusa la qualificazione del muro di contenimento in termini di "costruzione” per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento. Per contro, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente
Cass. Sez. III n. 5813 del 6 febbraio 2019 (Ud 7 dic 2018)
Pres. Sarno Est. Noviello Ric. De Sensi
Acque.Scarichi e rifiuti liquidi
La disciplina sui reflui trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento, atteso che l'art. 183 lett. h) del d.lgs. 152/2006 definisce quale scarico, che rimanda alla normativa sui reflui, solo l'immissione effettuata tramite un sistema stabile e diretto di collettamento. Consegue che in assenza di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento i reflui sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla distinta disciplina dell'art. 256 D.Lgs. n. 152 del 2006.
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