Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 6521 del 26 ottobre 2020
Urbanistica.Vicinitas ed interesse ad agire
La vicinitas non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l’interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente. L’idea che la nozione di vicinitas - oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il provvedimento urbanistico o edilizio – ricomprenda in sé anche l'interesse a ricorrere è stata, infatti, superata dall’indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l'interesse ad agire. Questo indirizzo valorizza ragioni di coerenza con i principî generali sulle condizioni per l'azione nel processo amministrativo, nel cui novero rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il c.d. titolo (o legittimazione al ricorso) e l’interesse ad agire
Cass. Pen. Sez. III n. 30936 del 6 novembre 2020 (Cc. 24 set. 2020)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Gallo
Rifiuti.Trasporto illecito e terzo proprietario del bene in sequestro
Il terzo proprietario del bene in sequestro – che ne rivendichi la restituzione – non può limitarsi a spendere il proprio titolo e l’estraneità formale all’indagine, ma ha l'onere di provare la propria buona fede, ovvero che l'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento colpevole o negligente. Questo onere, dunque, ha ad oggetto una “prova”, ossia un elemento fattuale – di natura documentale o dichiarativa – che non provenga esclusivamente dall’interessato, e sia idoneo a sostenerne le tesi con autonoma efficacia dimostrativa e caratteri di obiettività
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 1183 del 29 ottobre 2020
Urbanistica.Potere di annullamento della Regione
Relativamente al potere di annullamento della Regione di deliberazioni e provvedimenti che autorizzano interventi non conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia, quale che sia la qualificazione che si abbia ad attribuire al potere in questione (il cui inquadramento oscilla, nella evoluzione giurisprudenziale, tra il potere di autotutela proprio dell’amministrazione attiva e il potere di controllo), è comunque indubbio che: l’annullamento dell’atto illegittimo non è “dovuto”; si tratta di un potere discrezionale, dal momento che la norma, nel riferirsi agli atti comunali illegittimi, usa l’espressione “possono essere annullati”; l’esercizio del potere non è “coercibile” da parte del privato o da altro organo dell’Amministrazione.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7072 del 16 novembre 2020
Urbanistica.Poteri del giudice amministrativo a fronte di una condotta oggettivamente ostativa alla realizzazione dell’assetto deciso nella convenzione urbanistica
In presenza di una condotta della società promittente alienante, proprietaria di un terreno promesso in vendita ad un Comune - a mezzo di convenzione urbanistica - a fronte del riconoscimento di diritti edificatori, oggettivamente ostativa alla realizzazione dell’assetto degli interessi scolpito, con effetti obbligatori, nella convenzione urbanistica stessa (ove, in particolare, si prevedeva che il prezzo del bene, già fissato nel quantum, sarebbe stato corrisposto dal Comune mediante scomputo del relativo ammontare dall'importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione per gli interventi edificatori contestualmente consentiti), il Giudice amministrativo adito dall'Ente ex art. 2932 c.c. ben può disporre, in difformità dalla lettera ma in conformità allo spirito, al senso ed alla finalità dell’accordo, lo scambio cosa - denaro, alla luce sia del risalente diritto del Comune di acquisire quanto ex adverso più volte formalmente promesso in cessione (dapprima nella convenzione, quindi con successivo comodato), sia del dovere di eseguire il negozio in buona fede (art. 1375 c.c.), disposizione espressiva di un principio fondamentale “in materia di obbligazioni e contratti” e, come tale, applicabile anche alle convenzioni lato sensu urbanistiche (e, in generale, agli accordi pubblico-privato)
Cass. Pen. Sez. III n. 31521 del 11 novembre 2020 (Cc. 21 ott. 2020)
Pres. Rosi Est. Semeraro Ric. PM in proc. Iannace
Beni Culturali.Pubbliche piazze vie strade e altri spazi urbani
Le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art.12
TAR Campania (NA) Sez. II n. 4903 del 28 ottobre 2020
Urbanistica.Annullamento in autotutela del titolo edilizio
L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, ma deve esternare i profili di interesse pubblico concreto e attuale al ripristino dello status quo ante, nonché dar conto della comparazione di tale interesse con i confliggenti interessi privati discendenti da posizioni giuridiche consolidate. Ciò in quanto, anche i provvedimenti di annullamento in autotutela di precedenti titoli edilizi sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore (da ultimo, la L. n. 124 del 2015), ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto
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