Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Consiglio di Stato Sez. I n. 1848 del 17 novembre 2020
Urbanistica.Contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di s.c.i.a. e automatica abrogazione della norma regionale
Nel caso di contrasto tra norma regionale e norma statale sopravvenuta in materia di Scia - derivante dalla circostanza che nella prima è più ampio il potere dell’amministrazione di irrogare la misura inibitoria e ripristinatoria pur dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, non soggiacendo il legittimo esercizio dello stesso alla verifica dell’esistenza dei peculiari presupposti dell’annullamento di ufficio – determina l’automatica abrogazione della preesistente norma regionale in contrasto con essa, derivando l’obbligo della Regione di adeguare la propria legislazione
D.lgs. n. 116/2020 e rifiuti organici: cosa cambia e cosa resta
di Gianfranco AMENDOLA
TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 718 del 22 ottobre 2020
Rifiuti.Discariche e principio di precauzione
Il principio di precauzione che governa le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale com’è noto, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, tanto più nei casi – come quello qui in esame - in cui il contesto ambientale oggetto del nuovo sito di discarica appaia già compromesso dalla preesistenza di numerose analoghe attività produttive, quali quattro discariche in esercizio, una quinta discarica solo da poco dismessa e quattro cave
Emissioni in atmosfera da ricambi d’aria. un pasticcio del legislatore ed un’inutile complicazione burocratica
di Walter FORMENTON, Mariano FARINA, Luca TONELLO, Francesco ALBRIZIO
TAR Campania (NA) sez. VIII n. 4427 del 12 ottobre 2020
Urbanistica.Presentazione della DIA in luogo del permesso di costruire
Laddove la realizzazione di un intervento edilizio necessiti del permesso di costruire, la presentazione di una DIA non è idonea a consentire la realizzazione delle opere, non comporta alcun effetto inibitorio sulle sanzioni demolitorie adottabili, né la necessità del Comune di agire in autotutela. Ed infatti, anche dopo il decorso del termine concesso al Comune per impedire l'avvio dell'attività edilizia comunicata con la DIA, lo stesso Comune può pacificamente intervenire, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, in tutti i casi in cui l'attività edilizia avviata non possa essere eseguita con una DIA (ma necessiti di un permesso di costruire ) o non possa essere eseguita per l'esistenza di vincoli di piano regolatore o di diverso genere che non consentano la realizzazione delle opere avviate.
Cass. Sez. III n. 30629 del 3 novembre 2020 (CC 22 set 2020)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. P.M. in proc. R.
Ecodelitti.Delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. e presunzione relativa di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere
Il reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è una delle fattispecie per le quali - ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il quale rinvia a tale proposito al novero dei delitti elencati dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel cui ambito è appunto ricompresa anche la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – ove sussistano a carico dell’indagato gravi indizi di colpevolezza la misura cautelare da applicare a carico di questo è quella della custodia in carcere, con la sola eccezione dei casi in cui si ritengano non sussistere esigenze cautelari ovvero si ritenga che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altra più blanda misura. Il combinato disposto delle norme che sono state dianzi indicate è tale da indurre l’interprete a far ritenere che, in caso di presenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, vi è una presunzione, relativa, di adeguatezza della sola misura custodiale intramuraria al fine di garantire il rispetto delle predette esigenze. Tale presunzione può di essere superata solo sulla base di una valutazione, avente un carattere analitico, degli elementi peculiari del caso in esame i quali consentono di affermare che le esigenze cautelari riscontrate nella fattispecie siano suscettibili di essere soddisfatte anche con altre più blande misure.
Pagina 377 di 578