Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. IV n. 3110 del 15 luglio 2020
Urbanistica.Provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi
Il procedimento di repressione degli abusi edilizi non è caratterizzato da termini perentori e il potere repressivo da parte del Comune non si consuma al decorrere del termine di conclusione del procedimento ex art. 2 della 1egge n. 241/1990. Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare, e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi.
Cass. Sez. III n. 25925 del 11 settembre 2020 (CC 17 giu 2020)
Pres. Liberati Est. Macrì Ric. Morinelli
Urbanistica.Permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo
Il rilascio del permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo non sana l’illegittimità di questo né legittima l’attività edilizia successivamente svolta, in quanto si tratta dello sviluppo dell’originaria attività illecita. Pertanto, anche le opere successivamente realizzate, volte a sanare le illegittimità riscontrate, devono considerarsi abusive, giacché la sanatoria avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo e diverso permesso a costruire nel rispetto della normativa urbanistica. E’ pacifico che, per le varianti essenziali, cioè quelle che mirano a profonde e sostanziali modifiche del bene a realizzarsi, è necessario richiedere un nuovo permesso a costruire.
Rifiuti da manutenzione: le nuove regole. Le nuove disposizioni del D.lgs. 116/2020
di Giovanni TAPETTO
Uso degli immobili e preventiva valutazione della loro sicurezza
(Commento a TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 557/2020)
di Massimo GRISANTI
TAR Lazio (RM) Sez. IIquater n. 8101 del 15 luglio 2020
Urbanistica.Giudicato penale e titolo abilitativo edilizio
La sentenza di assoluzione di un precedente titolare del bene da parte del giudice penale, secondo cui l’opera non avrebbe richiesto un titolo abilitativo o autorizzazione paesaggistica, in quanto di modeste dimensioni, e comunque risalente nel tempo, non vincola il giudice amministrativo. Il giudicato penale non è invocabile se non da parte della persona nei cui confronti si è formato, e con riguardo alla sola sussistenza materiale dei fatti che il giudice penale abbia accertato, come stabilisce l’art. 654 c.p.p.. L’attuale confluenza in un unico procedimento autorizzatorio dei profili edilizi e urbanistici legati alla realizzazione degli impianti (art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003) non significa che la compatibilità di essi con la disciplina propria del territorio sia stata cancellata, ma, piuttosto, che essa andrà valutata in quella sola sede, con divieto di esigere, oltre a ciò, un distinto permesso di costruire (segnalazione e massima O. Romano)
Cass. Sez. III n. 25929 del 11 settembre 2020 (CC 3 lug 2020)
Pres. Andreazza Est. Zunica Ric. Guerra
Urbanistica.Permesso di costruire e conformità alla vigente normativa
Il permesso di costruire richiede la conformità dell’intervento da realizzare (ovvero uno di quelli di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 380 del 2001) alla vigente disciplina urbanistico-edilizia (leggi, regolamenti e strumenti urbanistici), dovendosi riferirsi la vigenza non solo alla fase di presentazione della domanda, ma anche a quella di emanazione del titolo abilitativo, non potendosi immaginare un permesso di costruire emesso in base a una normativa non più applicabile. L’attività amministrativa che si conclude con il rilascio del titolo abilitativo deve pertanto proporsi di assicurare la piena coerenza delle opere da realizzare con l’assetto normativo vigente al momento dell’emanazione del permesso di costruire, dovendosi altresì considerare che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 terzo periodo del d.P.R. n. 380 del 2001, il permesso, una volta rilasciato, viene poi qualificato come “irrevocabile”, il che presuppone che, almeno al momento del suo rilascio, il titolo deve essere conforme alle leggi, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici vigenti sino a quel momento, dovendosi cioè tener conto, nell’ottica della piena tutela dell’assetto del territorio, anche dello ius superveniens rispetto all’epoca della presentazione della domanda
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