Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. civile Sez. Tributaria ord. n. 16506 del 31 luglio 2020 (ud. 5 feb. 2020)
Pres. Chindemi Est. Balsamo Ric. Min. Giustizia
Ambiente in genere.Associazioni e pagamento contributo unificato
Rimessione alle Sezioni Unite del seguente profilo:"Se le associazioni di volontariato e le Onlus siano tenute al pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse alle attività istituzionali" (segnalazione Avv. M. Balletta)
TAR Calabria (RC) Sez. 1 n. 4068 del 23 luglio 2020
Rifiuti.Ordinanze contingibili ed urgenti e servizio di igiene urbana
Le ordinanze contingibili e urgenti, stante l'urgenza di provvedere, prescindono dall'imputabilità delle cause che hanno generato la situazione di pericolo cui si tratta di ovviare. L'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria. Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare. Non è conseguentemente fondato il rilievo secondo cui difetterebbero i presupposti della straordinarietà ed imprevedibilità per essere stata la stessa amministrazione a creare la situazione di necessità, scegliendo solo a ridosso della scadenza contrattuale di reinternalizzare il servizio di igiene urbana, ed omettendo di procedere tempestivamente all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo operatore economico cui affidarne temporaneamente lo svolgimento, nelle more dell’avvio della società in house affidataria.
Cass. Sez. III n. 23198 del 30 luglio 2020 (PU 9 lug 2020)
Pres. Liberati Est. Corbetta Ric. Cerri
Beni Ambientali.Contravvenzione art. 30 legge 394\91 reato di pericolo astratto
La fattispecie di reato di cui all’art. 30 l. 394\91 è da annoverare tra i reati di pericolo astratto: il pericolo, infatti, non compare tra gli elementi di fattispecie, né è implicitamente racchiuso nella descrizione della condotta, in quanto il legislatore ha inteso sanzionare, peraltro come mera contravvenzione, la violazione di talune misure poste a salvaguardia dei delicati equilibri presenti nell’ecosistema delle aree protette, violazione quindi di per sé pericolosa per il bene che si intende tutelare. Da questa ricostruzione, discende che non occorre accertare la concreta messa in pericolo del bene protetto, dovendo il giudice limitarsi a verificare la conformità della condotta concreta alla previsione legale, senza indagare in ordine all’effettiva messa in pericolo del bene tutelato.
Waste Crime Prosecution Guidance
This Guidance has beendeveloped in collaboration between the United Nations Environment Program (UNEP) and the United National University (UNU) under theproject on ‘Deterring and disrupting illegal trade and management of Waste by developing Tools for Enforcement, Forensics and Capacity Building’ (‘WasteForce’ project).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 4358 del 7 luglio 2020
Urbanistica.Nozione di volume tecnico
Si definisce volume tecnico il volume non impiegabile né adattabile ad uso abitativo e comunque privo di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno dell'edificio
Cass. Sez. III n. 21153 del 16 luglio 2020 (PU 13 feb 2020)
Pres. Lapalorcia Est. Aceto Ric. Souhil
Rifiuti.Veicoli fuori uso e prodotti del loro smantellamento
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento sono rifiuti ai sensi della voce «16 01» dell’allegato D alla parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, richiamato dall’art. 184, comma 5, stesso decreto. Solo le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, provenienti dai centri di raccolta autorizzati di cui al d.lgs. 209/2003, cit., costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del d.m. 05/02/1998, suballegato 1-5. A norma dell’art. 184-ter, comma 1, d.lgs. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L’art. 184-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006, richiama espressamente anche il d.lgs. 209/2003. Ne consegue che solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all’art. 184-ter, d.lgs. 152/2006, cit., cessano di essere rifiuti
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