Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte di cassazione - Ufficio del Massimario e del Ruolo
Relazione n. 13 del 17 marzo 2021
Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (l. n. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs. n. 27 del 2021
TAR Lazio (RM) Sez. II-bis n.1899 del 16 febbraio 2021
Sviluppo sostenibile.Impianto geotermico
Quando, nei procedimenti di autorizzazione degli impianti sperimentali di cui all’art. 1, comma 3 bis, del d.lgs. 22/2010, non si raggiunge l’intesa, la natura degli interessi pubblici sottesi al procedimento di cui si tratta richiede che la decisione circa l’autorizzazione all’impianto sia devoluta al massimo livello di amministrazione, ovvero al Consiglio dei Ministri, il quale è chiamato a deliberare per risolvere il dissenso nella sede del procedimento di cui all’art. 14 quater della l. 241/90 (nel testo vigente ratione temporis, successivamente sostituito dalla diversa disciplina di cui all’art. 14 quinquies), adottando una decisione che viene qualificata come avente “natura di atto di alta amministrazione” e che, dunque, implica un apprezzamento particolarmente ampio degli interessi in esame. Nella misura in cui sussiste un inevitabile grado (sia pur minimo) di incertezza sugli effetti dell’utilizzo della tipologia di impianto di cui si discute (in quanto sperimentale), l’autorizzazione all’esercizio presuppone l’assunzione del rischio in capo ad una valutazione latamente politica (in termini di bilanciamento tra il grado di rischio e l’interesse allo sviluppo della produzione di energia) che proprio per la sua rilevanza è rimessa al Consiglio dei Ministri, che è chiamato a decidere nel confronto con le Regioni interessate.
VI.VI.FIR - la nuova modalità di vidimazione dei formulari d’identificazione dei rifiuti
di Gaetano ALBORINO
Consiglio di Stato, Sez. IV n. 1444 del 17 febbraio 2021
Urbanistica.Piano attuativo
Il piano attuativo può essere di iniziativa sia pubblica, sia privata, sicché grava sull’interessato l’onere di presentare all’Amministrazione una proposta in tal senso, senza che dalla mancata adozione di un piano attuativo di iniziativa pubblica possa inferirsi, di necessità e per ciò solo, il diritto del privato ad ottenere l’applicazione di una disciplina (e cioè quella dell’art. 9 dpr 380\01) specificamente dettata per il caso in cui manchi, in toto, la programmazione urbanistica.
Che ne è stato dello Stato?
(Spunto da TAR Toscana, n° 378/2021, depositata il 10.03.2021)
di Massimo GRISANTI
TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 964 del 15 febbraio 2021
Urbanistica.Pagamento degli oneri di costruzione e permesso di costruire
Il rilascio o meno del permesso di costruire è subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge tra i quali non figura il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione in riferimento a un pregresso titolo (presidiato da altre e specifiche sanzioni). Lo stesso art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 non condiziona il rilascio del permesso di costruire al preventivo pagamento del costo di costruzione (così, la disposizione: “3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”).
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