Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 9954 del 15 marzo 2021 (PU 19 gen 2020)
Pres. Sarno Est. Ramacci Ric. PM in proc. Tozzi
Rifiuti.Terre e rocce da scavo - discarica abusiva-modalità di accertamento - personale ARPA,
La sussistenza dei requisiti di applicabilità della disciplina sulle terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06 deve essere accertata in fatto dal giudice del merito sulla base di dati fattuali oggettivi e non può essere dimostrata da chi ne invoca l’applicazione sulla base dei meri contenuti cartolari di progetti, accordi, dichiarazioni di intenti ed atti similari, mentre, per ciò che concerne titoli abilitativi, non è sottratta al giudice del merito la possibilità di valutarne la validità ed efficacia.
- l'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado;
- il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale;
- la particolarità degli accertamenti richiesti in tema di reati ambientali, specie nei casi cui l’oggetto della verifica è suscettibile di repentini mutamenti, richiede modalità operative talvolta particolarmente complesse, non soltanto sotto il profilo meramente tecnico, che giustificano l’adozione di provvedimenti articolati, i quali, facendo contemporaneo ricorso a più istituti disciplinati dal codice di rito, assicurino comunque le garanzie di difesa, garantendo, nel contempo, le esigenze investigative
TAR Campania (NA) Sez. V n. 925 del 11 febbraio 2021
Rifiuti.Poteri di controllo e poteri sanzionatori di spettanza regionale e poteri del sindaco
La circostanza che in forza dell'art. 208 dlv 152\06 il competente ufficio regionale debba vigilare sull’osservanza della prescrizioni inerenti l’autorizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed all’occorrenza, in ipotesi di accertamento della loro violazione, adottare una diffida, accompagnata eventualmente dalla sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, potendo ricorrere anche alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazione, invero non esclude che il Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, a tutela della salute collettiva, possa adottare un’ordinanza ex art. 50 comma 5 del T.U.E.L., venendo in rilievo due distinti poteri, non potendo l’ordinario potere regionale di controllo sull’osservanza della prescrizioni impartite con l’autorizzazione ex art. 208 del T.U.A. - che può condurre anche alla revoca dell’autorizzazione - portare ad escludere l’esercizio del ricorso allo strumento extra ordinem da parte del Sindaco, nella ricorrenza dei relativi presupposti di contingibilità ed urgenza, costituendo la norma dell’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. - al pari di quella dell’art. 54 del medesimo T.U.E.L. - una norma di chiusura del sistema, per fronteggiare quelle situazioni non suscettibili di essere risolte con pari efficienza ed urgenza con il ricorso ai rimedi tipici previsti dall’ordinamento. Ciò senza mancare di rilevare che il potere di spettanza regionale inerisce al controllo sul rispetto delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione e può assumere carattere sanzionatorio, potendo giungere anche alla revoca dell’autorizzazione, laddove il potere extra ordinem esercitato dal Sindaco ha carattere cautelativo a tutela della salute della cittadinanza.
Registri cronologici di carico e scarico di carico e scarico. Quali novità alla luce del Decreto – cd. “Economia circolare” - n. 116/2020?
di Gaetano ALBORINO
Abrogate le contravvenzioni in materia di alimenti
TAR Sicilia (CT) Sez. IV n. 410 del 10 febbraio 2021
Urbanistica.Ricoveri per animali domestici
In materia edilizia non è necessaria la concessione del permesso di costruire per la realizzazione di un pollaio laddove si tratti di opera di modesta entità, accessoria rispetto all'immobile principale, non avente una propria autonomia funzionale e non dotato di un proprio significativo impatto volumetrico. Deve anche aggiungersi che il pollaio e le gabbie per conigli, considerate le loro caratteristiche strutturali e dimensionali, non sono neanche soggette al parere paesaggistico, in quanto assimilabili ai manufatti descritti dal punto A.19 dell’allegato A al D.P.R. 31 del 2017: “palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie.
La spedizione dei rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a trattamento meccanico alla luce del principio di prossimità: l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4196/2020.
di Federico CARUSO
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