Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 8225 del 2 marzo 2021 (UP 18 dic 2021)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. Pettina
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e responsabilità dirigente ufficio tecnico comunale
Il dirigente dell’ufficio tecnico comunale che, con condotta commissiva sorretta da colpa cosciente, illegittimamente rilasci un titolo edilizio in forza del quale avvenga – o prosegua - una trasformazione del suolo integrante il reato colposo di lottizzazione abusiva materiale concorre nella medesima contravvenzione, avendo apportato un contributo causale rilevante, cosciente e consapevole, nella realizzazione dell’illecito urbanistico. Ricorrono, difatti, tutti gli elementi richiesti anche in dottrina per poter ravvisare una responsabilità concorsuale commissiva in un reato colposo, vale a dire: una condotta agevolatrice rispetto alla commissione del fatto tipico; la violazione di una regola cautelare da parte dell’agente; la consapevolezza che la propria azione si lega all’attività di trasformazione del territorio posta in essere da altri soggetti (quantomeno) poco attenti all’osservanza delle stesse regole cautelari che gravano sull’agente.
TAR Campania (SA) Sez. II n. 537 del 2 marzo 2021
Rifiuti.Assimilazione dei veicoli sequestrati in deposito a rifiuti
La definizione di rifiuto fornita dall’art. 183, comma 1, lett. a), d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, si basa sul dato funzionale, con la conseguenza che, per stabilire se una determinata sostanza o un determinato oggetto siano da considerare rifiuto, non occorre individuarne gli elementi intrinseci che ne determinano la qualificazione, ma occorre piuttosto fare riferimento appunto al dato funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. Se tale è la definizione di rifiuto, fornita dalla legislazione di settore, non può effettuarsi un’automatica, ed acritica, equiparazione tra i “rifiuti”, come sopra individuati, e le autovetture, in giudiziale sequestro, o parti di esse, giacenti nell’area, di pertinenza del custode. Il quale, all’evidenza, non s’è disfatto, né ha avuto l’intenzione, né ha – stricto iure – l’obbligo, di disfarsi di tali veicoli, i quali, in quanto sottoposti a sequestro, e quindi, evidentemente, ivi depositati, in relazione al vincolo di natura reale, disposto in relazione ad indagini di natura penale, non possono essere, fino al momento delle definitive determinazioni dell’A. G. penale, in ordine alla loro sorte (esemplificando: fino alla loro confisca, ovvero fino alla loro restituzione all’avente diritto, a seconda dell’esito delle indagini preliminari, svolte relativamente ad essi, ovvero sino all’esito del giudizio, eventualmente da dette indagini sorto), sottratti a tale vincolo, ben potendo gli stessi veicoli, sino alle predette definitive determinazioni dell’A. G. penale, essere tuttora necessari a fini di prova dei reati, per i quali si procede.
Cass. Sez. III n. 9410 del 10 marzo 2021 (CC 12 gen 2021)
Pres. Andreazza Est. Reynaud Ric. PM in proc. Balzan
Urbanistica.Illegittimità del titolo edilizio
Relativamente all’illegittimità del titolo edilizio deve considerarsi l’individuazione dell'oggetto della tutela penale, da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici, conseguentemente, a parte il caso del permesso illecito, non tutte le ipotesi di mera illegittimità formale (come i vizi procedurali che non determinino violazioni di carattere sostanziale) possono consentire di ritenere che ci si trovi di fronte ad un titolo mancante, dovendo in particolare ritenersi che la contravvenzione di esecuzione di lavori sine titulo sussista anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione.
TAR Emilia Romagna (PR) Sez.III n. 59 del 1 marzo 2021
Rifiuti.Limiti e abrogazione di norme
Considerando che il D.M. n. 124/2000 non abroga espressamente il D.M. 392/1996, va osservato che nella materia ambientale, in presenza di normativa tecnica di dettaglio, quale quella oggetto dei predetti D.M., non risulta praticabile l’opzione ermeneutica relativa all’abrogazione implicita (e non esplicita) della norma sopravvenuta, visto che trattasi di settore in cui le prescrizioni tecniche imposte (espresse, fra l’altro, dalle numerose tabelle allegate ai due provvedimenti) sono talmente puntuali che non consentono, in assenza di una chiara e manifesta indicazione in tal senso, di ritenere superati i valori esposti in un provvedimento da una successiva normazione non pianamente sovrapponibile in quanto afferente a diverso (seppur collegato) campo di applicazione (nel presente caso, all’incenerimento ed il coincenerimento dei rifiuti pericolosi rispetto alla eliminazione degli oli usati) e ciò in considerazione della rilevanza del bene ambiente cui gli stessi sono preordinati e del rischio fondato di una diminuzione della necessaria tutela ambientale rispetto al campo di intervento (eliminazione degli oli) normato dal D.M. che si ritiene (implicitamente) abrogato. Non risulta condivisibile nemmeno la tesi secondo cui l’avvenuta abrogazione, da parte del D. Lgs. n. 152/2006, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 95/1992 comporterebbe l’automatica abrogazione anche del D.M. n. 392/1996, emesso sulla base di tale norma, atteso che l’invocato effetto automatico abrogativo si pone in contrasto con il dato letterale
Consiglio di Stato Sez. II n.2562 del 26 marzo 2021
Beni ambientali.Silenzio assenso e misure di salvaguardia dell'Ente Parco
Il silenzio-assenso, previsto dall’art. 13, 1° e 4° comma, L. n. 394/91, sulle richieste di nulla osta agli enti gestori dei parchi, non è stato implicitamente abrogato dal D.L. n. 35/05, convertito in l. 80/05, che ha sostituito il testo dell’art. 20 della L. n. 241/90 stabilendo che la nuova disciplina del silenzio-assenso non si applicasse agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico (segnalazione Avv. A. Biamonte)
Cass. Sez. III n. 8220 del 2 marzo 2021 (PU 14 dic 2020)
Pres. Andreazza Est. Corbo Ric. De Francesco
Ecodelitti.Traffico illecito ed ingiusto profitto
Lo scopo di ottenere una commessa produttiva di significativi ricavi, concernente un’attività formalmente svolta in maniera lecita, perché supportata dalla titolarità delle necessarie autorizzazioni, ma nella consapevolezza della sua strumentalità allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, integri il fine di conseguire un ingiusto profitto richiesto dall’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, e, attualmente, dall’art. 452-quaterdecies cod. pen. Ed infatti, in tale ipotesi, il profitto avuto di mira è ingiusto perché perseguito nella consapevolezza della sua stretta e inscindibile connessione con la realizzazione di un’attività di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, e, quindi, della sua derivazione dal complessivo svolgimento di tale illecita attività.
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